Cassazione Penale, Ordinanza n. 00185/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla eccessività della pena. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti, entrambi imputati condannati in appello, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo comune: l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione rileva che la doglianza attiene alla dosimetria della pena e che la sentenza impugnata aveva motivato congruamente la pena in relazione alle modalità del fatto e ai precedenti penali degli imputati. In tale prospettiva, la censura è ritenuta non consentita e manifestamente infondata, poiché il sindacato di legittimità non può spingersi a una nuova valutazione del merito quando la motivazione sia conforme a legge e logica.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per la verifica della congruità della motivazione sulla dosimetria sanzionatoria.
Richiamato quale norma che indica i criteri di commisurazione della pena; non è necessario che il giudice li analizzi singolarmente, essendo sufficiente considerare quelli di rilievo decisivo nel giudizio complessivo.
Base della condanna dei ricorrenti, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza relativa alla eccessività della pena è inammissibile in cassazione quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo, logico e conforme a legge la determinazione del trattamento sanzionatorio.
- Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione sulla pena non è necessario che il giudice di merito esamini analiticamente tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.; è sufficiente che individui gli elementi ritenuti decisivi nel caso concreto.
- Il sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena non può tradursi in una nuova valutazione del merito, se la motivazione della decisione impugnata è coerente con i criteri legali e non presenta vizi logici o giuridici.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →