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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00185/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla eccessività della pena. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti, entrambi imputati condannati in appello, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo comune: l'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione rileva che la doglianza attiene alla dosimetria della pena e che la sentenza impugnata aveva motivato congruamente la pena in relazione alle modalità del fatto e ai precedenti penali degli imputati. In tale prospettiva, la censura è ritenuta non consentita e manifestamente infondata, poiché il sindacato di legittimità non può spingersi a una nuova valutazione del merito quando la motivazione sia conforme a legge e logica.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per la verifica della congruità della motivazione sulla dosimetria sanzionatoria.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale norma che indica i criteri di commisurazione della pena; non è necessario che il giudice li analizzi singolarmente, essendo sufficiente considerare quelli di rilievo decisivo nel giudizio complessivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna dei ricorrenti, in caso di declaratoria di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La doglianza relativa alla eccessività della pena è inammissibile in cassazione quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo, logico e conforme a legge la determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione sulla pena non è necessario che il giudice di merito esamini analiticamente tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.; è sufficiente che individui gli elementi ritenuti decisivi nel caso concreto.
  • Il sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena non può tradursi in una nuova valutazione del merito, se la motivazione della decisione impugnata è coerente con i criteri legali e non presenta vizi logici o giuridici.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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