Cassazione Penale, Ordinanza n. 36113/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è rimasta ferma, con la sola esclusione della recidiva già operata in appello e la conseguente riduzione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva confermato la sua condanna per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali, escludendo la recidiva e rideterminando in diminuzione la pena. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. per asserita ed evidente mancanza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte ha ritenuto il motivo generico e apodittico, privo di un effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice alla base della condanna confermata in appello
invocato dalla difesa per sostenere la immediata evidenza della mancanza dell'elemento soggettivo; la Corte rileva che la doglianza non è adeguatamente argomentata
richiamabile in via implicita per il vizio di motivazione dedotto in cassazione, ma non espressamente indicato nel testo
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in affermazioni meramente apodittiche e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede la prospettazione di elementi chiari e immediatamente verificabili che rendano evidente, senza bisogno di ulteriori valutazioni, l'insussistenza dell'elemento soggettivo o di altra causa di proscioglimento.
- In sede di legittimità non è sufficiente invocare genericamente un vizio di motivazione: occorre indicare puntualmente quali passaggi decisivi della decisione siano illogici o carenti e per quali ragioni.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale applicabile.
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