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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 6466/2025 del TAR CAMPANIA – NAPOLI, V SEZIONE, PUBBLICATA IL 29.09.2025;

Giustizia amministrativa202505797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata ottemperanza alla sentenza n. 6466/2025 del TAR Campania - Napoli, che aveva ordinato al Comune di pronunciarsi sull'istanza del 24 marzo 2025 relativa all'adozione di provvedimenti a tutela dell'igiene e della salubrità pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio)

Prevale il privato

La controversia

Il Condominio ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che il Comune di Aversa, pur avendo ricevuto la notifica della sentenza n. 6466/2025 e pur essendo decorso il termine assegnato, non aveva adottato i provvedimenti ordinati dal giudice né si era pronunciato sull'istanza del 24 marzo 2025. Il Comune ha eccepito l'impossibilità di eseguire la sentenza in ragione dell'avvio della procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243-bis d.lgs. 267/2000; la carenza di interesse del Condominio, per mancata dimostrazione di una situazione giuridicamente differenziata idonea a legittimare l'intervento procedimentale; il difetto di giurisdizione, assumendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi; e l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio, per l'assenza di un obbligo di provvedere nei confronti di un soggetto ritenuto non legittimato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo infondate o inammissibili tutte le eccezioni comunali. La procedura di riequilibrio finanziario non impedisce l'esecuzione di un comando giudiziale avente a oggetto l'esercizio di potestà amministrative e discrezionali, poiché le limitazioni alle procedure esecutive previste per gli enti in predissesto riguardano i creditori di somme di denaro puntualmente quantificate e non l'obbligo dell'amministrazione di esercitare i propri poteri. Le ulteriori eccezioni erano già state esaminate nella sentenza ottemperanda e non potevano essere riproposte nel giudizio di esecuzione, nel quale il Comune non aveva dimostrato alcun adempimento. Accertata la persistente inerzia, il giudice ha rinnovato l'ordine di ottemperanza e ha nominato quale Commissario ad acta il Prefetto della provincia di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario esperto, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per esaminare l'istanza e provvedere in sostituzione del Comune. La nomina del Commissario non esclude la responsabilità omissiva dell'ente e dei funzionari competenti, che possono ancora adempiere fino all'effettivo intervento commissariale. La richiesta di penalità è stata riservata dopo la scadenza del termine assegnato al Commissario, anche in considerazione dello stato di predissesto. Sono state disposte comunicazioni alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 243-bis d.lgs. 267/2000

    La disciplina del riequilibrio finanziario degli enti locali, che limita le procedure esecutive a tutela della par condicio creditorum, non impedisce l'esecuzione di ordini giudiziali aventi a oggetto l'esercizio di potestà amministrative e discrezionali, anziché il pagamento di somme di denaro puntualmente quantificate.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è funzionale all'attuazione in executivis di quanto accertato nel giudizio di merito e consente, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, la nomina di un Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Le limitazioni alle procedure esecutive previste dalla disciplina del riequilibrio finanziario degli enti locali operano per i crediti pecuniari puntualmente quantificati, ma non impediscono l'esecuzione di un giudicato che imponga all'amministrazione l'esercizio di potestà amministrative o discrezionali.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riproposte eccezioni relative alla legittimazione, all'interesse, alla giurisdizione o all'obbligo di provvedere già esaminate e definite nella sentenza ottemperanda; il giudizio esecutivo è diretto ad attuare il comando giudiziale rimasto ineseguito.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione rispetto a un ordine giudiziale di provvedere legittima il giudice dell'ottemperanza a rinnovare il comando e a nominare un Commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare il provvedimento in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
  • La nomina del Commissario ad acta non esclude la possibilità né la responsabilità dell'amministrazione e dei funzionari competenti di adempiere spontaneamente fino all'effettivo esercizio del potere sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazione

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