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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25282/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto penale di condanna emesso per omesso versamento IVA, con contestuale confisca del profitto o, in subordine, di beni per equivalente. L'imputato aveva inizialmente impugnato il decreto, poi aveva rinunciato all'opposizione, rendendo definitivo anche il capo sulla confisca. In fase esecutiva chiedeva la revoca del decreto nella parte relativa alla confisca, o in subordine la revoca dell'ordine di esecuzione della medesima, sostenendo: 1) che la confisca fosse originariamente illegittima perché disposta con decreto penale al di fuori dei casi consentiti dall'art. 460, comma 2, c.p.p.; 2) che la confisca per equivalente a carico della persona fisica non potesse eseguirsi senza prima verificare l'impossibilità di apprendere il profitto nel patrimonio della società beneficiaria del reato. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza, affermando che la statuizione sulla confisca, pur eventualmente illegittima, era ormai coperta da giudicato, e che non risultava dal titolo esecutivo alcun previo vincolo di aggressione del patrimonio societario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto che la confisca prevista per il reato tributario di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 è una misura prevista dalla legge e, quindi, non integra una pena illegale; l'eventuale illegittimità del suo inserimento nel decreto penale non consente la revoca in sede esecutiva dopo la formazione del giudicato conseguente alla rinuncia all'opposizione. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il titolo esecutivo non menzionava alcuna confisca diretta nei confronti della società, ma disponeva espressamente la confisca diretta e, in subordine, per equivalente nei confronti dell'imputato, sicché non era esigibile alcuna preventiva escussione del patrimonio sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice del reato tributario per il quale è stato emesso il decreto penale di condanna

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    "in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"

    la confisca diretta e, ove impossibile, per equivalente è obbligatoria per i delitti tributari previsti dal decreto, e il decreto penale rientra nel concetto di condanna

  • art. 460, comma 2, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere l'illegittimità della confisca nel decreto penale; la Corte osserva però che l'eventuale contrasto con questa norma rende la statuizione illegittima, non illegale, e non ne consente la revoca dopo il giudicato

  • art. 240, comma 2, c.p.

    menzionato dalla difesa come parametro delle sole confische consentite nel decreto penale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla previsione speciale dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato dall'art. 12-bis come una delle sedi in cui la confisca è espressamente ordinata

  • art. 666 c.p.p.

    base procedurale dell'istanza di revoca in executivis

  • art. 670 c.p.p.

    base procedurale dell'istanza di revoca in executivis

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 1 c.p.

    richiamato quale fondamento del principio di legalità della pena, esteso anche alla confisca

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    richiamato quale fondamento costituzionale del principio di legalità della pena

  • art. 131-bis c.p.

    citato solo nella parte tassonomica come istituto, non nel testo della sentenza; non rilevante

Massime di principio

  • La revoca in sede esecutiva di una confisca già contenuta in un decreto penale di condanna non è ammissibile quando il titolo è divenuto irrevocabile per mancata opposizione o per rinuncia all'opposizione: la questione resta coperta da giudicato e non può essere riaperta attraverso il giudice dell'esecuzione.
  • La nozione di "pena illegale" va tenuta distinta da quella di pena o misura illegittimamente applicata: è illegale solo la sanzione che eccede il tipo o i limiti edittali fissati dalla legge; se la misura è prevista dalla legge per quel reato, un vizio del provvedimento che la applica non consente di considerarla illegale in sede esecutiva.
  • Nel sistema dei reati tributari, la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è prevista come conseguenza obbligatoria della condanna anche nelle forme del decreto penale, in quanto il termine "condanna" comprende il decreto penale irrevocabile.
  • Il giudice dell'esecuzione non può imporre condizioni non previste dal titolo esecutivo: se il decreto dispone la confisca nei confronti della persona fisica, non è possibile subordinare l'esecuzione a un previo tentativo di aggressione del patrimonio di un terzo non indicato nel titolo.
  • L'eccezione di abnormità dell'atto non è utilizzabile per aggirare i termini e gli effetti del giudicato quando l'atto impugnato è stato tempestivamente oggetto di opposizione e la statuizione è poi divenuta definitiva per scelta processuale dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniSequestro
RamiReati tributariProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reatoConfisca

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