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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29945/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello. Dal testo emerge che i motivi erano due e riguardavano entrambi il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione li qualifica come meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese dalla corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti, richiamando in particolare le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. Non emergono dal testo altri dati sul fatto storico o sul reato contestato in concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi fossero duplicativi di doglianze già vagliate e correttamente respinte dal giudice di merito in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma il diniego confermato dalla Corte territoriale è stato ritenuto immune da censure nuove o decisive, sicché i motivi sul punto sono stati dichiarati inammissibili perché meramente reiterativi.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non risulti che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a reiterare censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere censurato in cassazione solo con motivi effettivamente specifici e non meramente ripetitivi; la riproposizione di doglianze già respinte conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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