Cassazione Civile, Ordinanza n. 14304/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un automobilista, dopo aver effettuato un rifornimento di carburante presso un distributore, lamentava che il veicolo avesse manifestato subito difficoltà di funzionamento fino all’arresto e che fosse poi stato necessario un intervento riparatorio presso l’officina della concessionaria. Agiva quindi per ottenere il risarcimento dei danni, imputando l’evento al carburante fornito. Nel giudizio di merito il giudice di pace aveva accolto la domanda nei confronti del gestore del distributore; il tribunale in appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la domanda risarcitoria. In Cassazione il soccombente proponeva ricorso affidato a due motivi, ma il testo della pronuncia non ne riporta il contenuto specifico, perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito: il ricorrente aveva notificato il ricorso alle controparti il 20 dicembre 2021, ma lo aveva depositato in cancelleria solo il 15 febbraio 2022, oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, dopo la notificazione alle controparti, il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione è avvenuto oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c. L’improcedibilità ha assorbito ogni altro profilo. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
depositarlo nella cancelleria di questa Suprema Corte entro venti giorni
Il mancato deposito del ricorso per cassazione entro venti giorni dalla notificazione alle controparti determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione del giudizio con esito che ne integri i presupposti, deve darsi atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello per il ricorso
L’ulteriore importo dovuto in presenza dei presupposti è pari al contributo unificato già dovuto per il ricorso.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite per affermare l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il deposito del ricorso notificato deve avvenire nel termine perentorio previsto dall’art. 369 c.p.c.; il suo superamento comporta improcedibilità.
- L’improcedibilità per tardivo deposito assorbe ogni ulteriore questione di merito o di rito sollevata nel ricorso.
- Quando ricorrono i presupposti processuali, la Corte deve dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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