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Ordinanza

Ordinanza n. 13059/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'ottemperanza della sentenza n. 17729/2025 pubblicata il 15.10.2025 e notificata in pari data, resa dalla Sezione Seconda Quater del Tar Lazio – Roma in esito al ricorso n. 1949/2021, non appellata e pertanto passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero della cultura nell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17729/2025 relativa all'ammissione a un contributo in conto capitale ex art. 35 d.lgs. 42/2004

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 17729/2025 del TAR Lazio, non appellata e passata in giudicato. Nel corso del giudizio il TAR aveva già disposto un incombente istruttorio con ordinanza n. 6420/2026, chiedendo chiarimenti alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari sullo stato di avanzamento del procedimento avviato dai ricorrenti per l'ammissione al contributo in conto capitale previsto dall'art. 35 d.lgs. 42/2004, in esecuzione della sentenza ottemperanda. L'incombente è rimasto senza riscontro, sebbene i ricorrenti avessero notificato la precedente ordinanza secondo le modalità e nel termine assegnati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario rinnovare l'incombente istruttorio già disposto e rimasto privo di riscontro. Ha ordinato alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari di depositare una relazione documentata di chiarimenti, indicando in particolare lo stato di avanzamento del procedimento relativo all'ammissione dei ricorrenti al contributo in conto capitale ex art. 35 d.lgs. 42/2004, avviato in esecuzione della sentenza passata in giudicato. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Il TAR ha avvertito che l'eventuale ulteriore inerzia sarà valutata come argomento di prova a carico del Ministero ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Ha inoltre onerato i ricorrenti di notificare l'ordinanza alla Soprintendenza presso la sede reale entro 10 giorni dalla comunicazione della Segreteria e di depositare la prova del perfezionamento della notifica nei successivi 5 giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 42/2004

    La disposizione costituisce la base normativa del contributo in conto capitale oggetto del procedimento che il Ministero deve attuare in esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia nel fornire i chiarimenti e la documentazione richiesti può essere valutata dal giudice come argomento di prova a carico dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non riscontra un precedente ordine istruttorio, il giudice può rinnovare l'incombente e richiedere una relazione documentata sullo stato di attuazione dell'attività amministrativa dovuta in esecuzione del giudicato.
  • L'ingiustificata inerzia dell'amministrazione rispetto a un ordine istruttorio del giudice amministrativo può essere valutata come argomento di prova a suo carico ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può onerare la parte ricorrente di notificare l'ordinanza istruttoria all'ufficio amministrativo direttamente coinvolto, anche presso la sede reale, stabilendo termini per la notificazione e per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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