Cassazione Penale, Ordinanza n. 34836/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del 28 aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva respinto le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà. Il condannato denunciava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l’erronea applicazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e un vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che le censure, pur prospettate come violazioni di legge e carenze motivazionali, contestavano in realtà valutazioni di merito, contrapponendo un dissenso alla motivazione del Tribunale. Quest’ultimo aveva considerato la gravità dei fatti oggetto della condanna definitiva, l’assenza di informazioni complete e verificabili sulla condizione sociale e familiare e sulle condotte pregresse del condannato, residente all’estero dal 1979, nonché il mancato avvio del percorso trattamentale e l’insufficienza degli elementi per una prognosi positiva sulla condotta futura. Aveva inoltre ravvisato criticità nei contatti con l’ambiente esterno e la necessità di procedere con gradualità nella valutazione del rischio di ricaduta nell’illecito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze sollecitassero una nuova valutazione di merito a fronte di un esame completo degli elementi acquisiti e di un percorso argomentativo privo di fratture logiche. Il rigetto delle misure alternative era fondato sulla mancanza, allo stato, di elementi sufficienti per una prognosi positiva e sull’incompletezza del percorso trattamentale, oltre che sulle criticità relative ai rapporti con l’ambiente esterno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
si denuncia erronea applicazione degli artt. 47 e 50 ord. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture
Le censure formulate come violazione di legge o vizio di motivazione sono inammissibili quando si risolvono in un dissenso di merito rispetto a una valutazione completa e logicamente coerente degli elementi acquisiti.
il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi con riguardo alla sentenza passata in giudicato e ha ritenuto inidonea a fini preventivi e rieducativi la misura non detentiva in considerazione dell'assenza, allo stato, di informazioni complete e verificabili circa la sua condizione sociale e familiare e circa le sue condotte pregresse
La concessione dell’affidamento in prova può essere negata quando gli elementi disponibili non consentono di formulare una prognosi favorevole, anche in ragione dell’incompletezza delle informazioni sulla situazione personale e sulle condotte pregresse del condannato.
il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi con riguardo alla sentenza passata in giudicato e ha ritenuto inidonea a fini preventivi e rieducativi la misura non detentiva in considerazione dell'assenza, allo stato, di informazioni complete e verificabili circa la sua condizione sociale e familiare e circa le sue condotte pregresse
La semilibertà può essere negata sulla base di una valutazione prognostica che tenga conto della gravità dei fatti e dell’insufficienza delle informazioni e degli elementi utili a sostenere la misura.
il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure che, pur formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in sostanza a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione degli elementi di fatto, contrapponendo un mero dissenso a una motivazione completa e logicamente coerente.
- La concessione di una misura alternativa che richiede una prognosi sulla condotta futura può essere negata quando il percorso trattamentale non sia stato attuato e manchino informazioni complete e verificabili sulla situazione personale e sulle condotte pregresse del condannato.
- La valutazione del rischio di ricaduta nell’illecito e delle criticità nei rapporti con l’ambiente esterno costituisce apprezzamento di merito, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione logicamente coerente.
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