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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42441/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) del 28/03/2023: Borgato Francois ha dedotto (i) errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 R.D. n.267/42 (contestata riguardo al pagamento documentato dell'autovettura oggetto di distrazione) e (ii) carenza di motivazione sulla durata della pena accessoria (irrogata in 6 anni, senza accordo sulle accessorie). Borgato Mattia ha dedotto (i) violazione di legge e carenza motivazionale circa la qualificazione giuridica dei fatti contestati e (ii) vizio di motivazione e inosservanza di legge in ordine alla pena accessoria e alla sua durata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati unicamente con riferimento al vizio di motivazione relativo alla quantificazione della durata delle pene accessorie (irrogate in 6 anni ciascuno). Ha dichiarato ammissibile il ricorso in relazione alle pene accessorie non oggetto dell'accordo e ha disposto l'annullamento limitato a quella statuizione, rinviando al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul solo punto. Sono invece dichiarati inammissibili gli altri motivi (in particolare le censure sulla qualificazione giuridica e sull'accertamento delle circostanze), per i limiti dell'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento e perché la verifica dell'esattezza dell'inquadramento giuridico e la breve motivazione sono sufficienti quando l'imputato ha patteggiato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza può contenere, oltre alla pena principale, anche l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza.

  • R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 216 ultimo comma

    Prevede le pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi) con misura massima non fissa dopo la dichiarazione di illegittimità parziale da parte della Corte Costituzionale; la loro durata deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • R.D. n. 267/1942, art. 219 comma 1

    Circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità nella disciplina dei reati fallimentari; la sua applicazione è stata contestata dai ricorrenti ma la Cassazione ha ritenuto che, nel contesto del patteggiamento, le censure sulla qualificazione sono ammesse solo se manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

  • R.D. n. 267/1942, artt. 223 e 223 comma 2 n.1

    Norme richiamate nella imputazione originaria (delitti fallimentari) oggetto del patteggiamento; la decisione ha mantenuto la qualificazione accertata nella sentenza di patteggiamento, non sindacabile se non per casi di evidente eccentricità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena (reattività, personalità del reo, finalità di prevenzione e rieducazione); la Corte afferma che la durata delle pene accessorie deve essere motivata con riferimento a tali criteri e non semplicemente rapportata alla pena principale.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limiti all'impugnazione delle sentenze di patteggiamento: impedisce censure estese alle parti della decisione che riflettono l'accordo processuale, ma non delle statuizioni estranee all'accordo (es. pene accessorie non concordate) che restano impugnabili in Cassazione.

  • art. 445 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riferimento normativo in ordine all'effetto equiparativo di alcune parti della sentenza di applicazione della pena a una condanna; richiamato per delimitare ciò che è sindacabile.

  • art. 27 Cost.

    Principio di proporzionalità e individualizzazione della pena; la congruità della pena patteggiata deve essere verificata anche in relazione a tali principi.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Ha dichiarato la parte dell'art. 216 L.F. incostituzionale nella parte che imponeva la durata fissa delle pene accessorie, rendendo necessaria la determinazione caso per caso e l'obbligo di motivazione sulla durata delle pene accessorie.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U. n. 28910/2019 Suraci)

    Conferma il principio che le pene accessorie devono essere determinata dal giudice secondo art. 133 c.p. e motivate congruamente; ribadisce che le pene accessorie perseguono finalità preventive e richiedono personalizzazione.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento limita l'impugnabilità delle parti concordate tra accusatore e imputato, ma le statuizioni non ricomprese nell'accordo (in particolare le pene accessorie non pattuite) sono impugnabili in Cassazione.
  • Il giudice è obbligato a motivare specificamente la durata delle pene accessorie quando la legge fissa solo un limite massimo o non stabilisce una misura fissa; la motivazione deve richiamare i criteri dell'art. 133 c.p. (personalità del reo, gravità del fatto, finalità deterrenti e rieducative).
  • Non è sufficiente rapportare automaticamente la durata delle pene accessorie alla durata della pena principale: occorre una valutazione autonoma e proporzionata del disvalore del fatto e della responsabilità del reo.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti in sentenze di patteggiamento sono ammissibili in Cassazione solo se l'errata qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; altrimenti sono inammissibili per i limiti del rito.
  • Se la motivazione relativa alle pene accessorie è carente o assente, la Cassazione può annullare la disposizione limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo giudizio affinché il giudice determini e motivi la durata conformemente ai criteri di legge.

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