Cassazione Penale, Sentenza n. 42441/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) del 28/03/2023: Borgato Francois ha dedotto (i) errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 R.D. n.267/42 (contestata riguardo al pagamento documentato dell'autovettura oggetto di distrazione) e (ii) carenza di motivazione sulla durata della pena accessoria (irrogata in 6 anni, senza accordo sulle accessorie). Borgato Mattia ha dedotto (i) violazione di legge e carenza motivazionale circa la qualificazione giuridica dei fatti contestati e (ii) vizio di motivazione e inosservanza di legge in ordine alla pena accessoria e alla sua durata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati unicamente con riferimento al vizio di motivazione relativo alla quantificazione della durata delle pene accessorie (irrogate in 6 anni ciascuno). Ha dichiarato ammissibile il ricorso in relazione alle pene accessorie non oggetto dell'accordo e ha disposto l'annullamento limitato a quella statuizione, rinviando al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul solo punto. Sono invece dichiarati inammissibili gli altri motivi (in particolare le censure sulla qualificazione giuridica e sull'accertamento delle circostanze), per i limiti dell'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento e perché la verifica dell'esattezza dell'inquadramento giuridico e la breve motivazione sono sufficienti quando l'imputato ha patteggiato.
Norme richiamate
Disciplina della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza può contenere, oltre alla pena principale, anche l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza.
R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 216 ultimo comma
Prevede le pene accessorie fallimentari (inabilitazione all'esercizio di impresa e incapacità a ricoprire uffici direttivi) con misura massima non fissa dopo la dichiarazione di illegittimità parziale da parte della Corte Costituzionale; la loro durata deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
R.D. n. 267/1942, art. 219 comma 1
Circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità nella disciplina dei reati fallimentari; la sua applicazione è stata contestata dai ricorrenti ma la Cassazione ha ritenuto che, nel contesto del patteggiamento, le censure sulla qualificazione sono ammesse solo se manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
R.D. n. 267/1942, artt. 223 e 223 comma 2 n.1
Norme richiamate nella imputazione originaria (delitti fallimentari) oggetto del patteggiamento; la decisione ha mantenuto la qualificazione accertata nella sentenza di patteggiamento, non sindacabile se non per casi di evidente eccentricità.
Criteri di individualizzazione della pena (reattività, personalità del reo, finalità di prevenzione e rieducazione); la Corte afferma che la durata delle pene accessorie deve essere motivata con riferimento a tali criteri e non semplicemente rapportata alla pena principale.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limiti all'impugnazione delle sentenze di patteggiamento: impedisce censure estese alle parti della decisione che riflettono l'accordo processuale, ma non delle statuizioni estranee all'accordo (es. pene accessorie non concordate) che restano impugnabili in Cassazione.
art. 445 comma 1-bis cod. proc. pen.
Riferimento normativo in ordine all'effetto equiparativo di alcune parti della sentenza di applicazione della pena a una condanna; richiamato per delimitare ciò che è sindacabile.
art. 27 Cost.
Principio di proporzionalità e individualizzazione della pena; la congruità della pena patteggiata deve essere verificata anche in relazione a tali principi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Ha dichiarato la parte dell'art. 216 L.F. incostituzionale nella parte che imponeva la durata fissa delle pene accessorie, rendendo necessaria la determinazione caso per caso e l'obbligo di motivazione sulla durata delle pene accessorie.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. U. n. 28910/2019 Suraci)
Conferma il principio che le pene accessorie devono essere determinata dal giudice secondo art. 133 c.p. e motivate congruamente; ribadisce che le pene accessorie perseguono finalità preventive e richiedono personalizzazione.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento limita l'impugnabilità delle parti concordate tra accusatore e imputato, ma le statuizioni non ricomprese nell'accordo (in particolare le pene accessorie non pattuite) sono impugnabili in Cassazione.
- Il giudice è obbligato a motivare specificamente la durata delle pene accessorie quando la legge fissa solo un limite massimo o non stabilisce una misura fissa; la motivazione deve richiamare i criteri dell'art. 133 c.p. (personalità del reo, gravità del fatto, finalità deterrenti e rieducative).
- Non è sufficiente rapportare automaticamente la durata delle pene accessorie alla durata della pena principale: occorre una valutazione autonoma e proporzionata del disvalore del fatto e della responsabilità del reo.
- Le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti in sentenze di patteggiamento sono ammissibili in Cassazione solo se l'errata qualificazione risulta palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; altrimenti sono inammissibili per i limiti del rito.
- Se la motivazione relativa alle pene accessorie è carente o assente, la Cassazione può annullare la disposizione limitatamente a quella parte e rinviare per nuovo giudizio affinché il giudice determini e motivi la durata conformemente ai criteri di legge.
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