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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11761/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato a una dipendente di Poste Italiane il 22 aprile 2017. Dopo un primo ciclo di giudizio, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente sentenza d'appello limitatamente al tema della tutela applicabile per la violazione del termine contrattuale di conclusione del procedimento disciplinare, rilevando che tale ritardo poteva ricadere nell'art. 18, comma 6, Stat. lav., se non notevole e ingiustificato. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza dei fatti contestati alla lavoratrice, valorizzando gli atti del procedimento penale e la contestazione disciplinare, e ha confermato la giusta causa del recesso, riconoscendo solo la tutela indennitaria attenuata per la violazione formale del termine procedurale. Contro tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o incomprensibile e violazione del minimo costituzionale; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento della prova, sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato documenti decisivi e fondato erroneamente il proprio convincimento sulla sentenza penale; 3) omessa valutazione di risultanze decisive del processo penale e ulteriore violazione dell'art. 115 c.p.c. La Suprema Corte ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché, sotto la veste di vizi motivazionali o processuali, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove e della contestazione disciplinare, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero reali anomalie motivazionali né errori processuali scrutinabili ex art. 360 c.p.c., ma si risolvessero nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e dell'atto di contestazione disciplinare. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di rinvio, che aveva riconosciuto la legittimità sostanziale del licenziamento per giusta causa e applicato soltanto la tutela indennitaria attenuata prevista dall'art. 18, comma 6, Stat. lav. per il ritardo nella conclusione del procedimento disciplinare. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 55, commi 2 e 4, c.c.n.l. Poste Italiane 2011

    Il termine previsto dalla contrattazione collettiva per la conclusione del procedimento disciplinare rileva ai fini della tempestività del recesso; la sua violazione può integrare una violazione procedurale disciplinare.

  • art. 1326 c.c.

    Citato nel primo ricorso precedente come norma asseritamente violata, ma nel presente giudizio la censura non è stata ritenuta correttamente veicolata.

  • art. 1334 c.c.

    Citato nel precedente giudizio di legittimità tra le norme invocate contro la valutazione della contestazione disciplinare.

  • art. 1335 c.c.

    Citato nel precedente giudizio di legittimità tra le norme invocate contro la valutazione della contestazione disciplinare.

  • art. 2729 c.c.

    Citato nel precedente giudizio di legittimità in relazione al ragionamento presuntivo; nel presente giudizio la Corte non entra nel merito della prova.

  • art. 7 L. 300/1970

    La violazione del termine di chiusura del procedimento disciplinare previsto dalla disciplina collettiva è stata ricondotta a violazione della procedura disciplinare di cui a questa norma, ma solo se il ritardo non è notevole e ingiustificato in senso sostanziale.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    La tutela reintegratoria attenuata applicata in primo grado è stata ritenuta non corretta in presenza della sola violazione procedurale derivante dal ritardo disciplinare.

  • art. 18, comma 6, L. 300/1970

    È la tutela ritenuta applicabile dalla Corte di rinvio per la sola violazione formale del termine del procedimento disciplinare, in assenza di un ritardo notevole e ingiustificato tale da incidere sulla tempestività sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le doglianze di nullità della sentenza e di asserito travisamento/problemi di motivazione sono state ritenute inammissibili perché in realtà dirette a sollecitare una revisione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito; la dedotta omessa o errata valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile nella forma proposta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione contraddittoria o incomprensibile non è stata ravvisata, poiché il ricorso mirava in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte afferma che l'interpretazione della lettera di contestazione disciplinare andava censurata, se del caso, come violazione dei criteri ermeneutici e non come vizio motivazionale.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato quale norma che consente l'applicazione delle regole ermeneutiche agli atti unilaterali, come la contestazione disciplinare.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione deve muoversi entro i motivi tassativi previsti dalla norma, non potendo diventare un sindacato generalizzato sul merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La critica all'interpretazione dell'atto di contestazione disciplinare avrebbe dovuto essere articolata come violazione di legge, non come vizio motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Le censure formulate sotto questa rubrica sono state ritenute inidonee perché in realtà sollecitavano una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Suprema Corte ribadisce che il travisamento della prova, così come dedotto, non può risolversi in una rivalutazione delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 18, comma 6, Stat. lav.

    Applicabile quando il licenziamento è illegittimo per violazione della procedura disciplinare collegata al termine contrattuale, purché il ritardo non sia notevole e ingiustificato.

  • art. 18, comma 4, Stat. lav.

    Non applicabile nel caso in esame secondo la Corte di rinvio, che ha ritenuto corretta la sola tutela indennitaria attenuata.

Massime di principio

  • La violazione del termine contrattuale per la conclusione del procedimento disciplinare non comporta automaticamente la reintegrazione: occorre verificare in concreto se il ritardo sia notevole e ingiustificato e se abbia inciso sostanzialmente sul principio di tempestività.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove; le doglianze devono denunciare reali vizi di legge o di motivazione nei limiti tassativi dell'art. 360 c.p.c.
  • L'interpretazione di una contestazione disciplinare o di un atto unilaterale va censurata, se del caso, come violazione dei criteri ermeneutici degli atti negoziali, non come generico vizio motivazionale o travisamento della prova.
  • La deduzione di omesso esame di documenti è inammissibile quando, sotto tale veste, mira a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La decisione penale parallela non vincola automaticamente il giudice civile sulla responsabilità disciplinare quando il giudizio civile si fonda autonomamente sui medesimi fatti materiali e sugli atti acquisiti nel procedimento penale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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