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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03960/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è intervenuta alcuna riforma nel merito della condanna di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di truffa. Il primo motivo censurava la motivazione sulla responsabilità ex artt. 110 e 640 c.p., sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione del fatto; la Corte lo ha ritenuto indeducibile perché si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha qualificato come non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della corte territoriale era priva di evidenti illogicità e che, nel diniego, il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi, come i plurimi precedenti penali dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione di truffa

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice della truffa, oggetto della contestazione e della censura sulla responsabilità

  • art. 62-bis c.p.

    implicitamente richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso non può limitarsi a reiterare pedissequamente le censure già proposte in appello, ma deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per aspecificità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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