Sentenza del 10/06/2024 n. 499 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte d'appello, richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione (Ord. n.3485/2023), ha ritenuto applicabile la tassazione separata agli arretrati dell'assegno di mantenimento fissato da sentenza anche se percepiti in unica soluzione. Ha quindi accolto l'appello della contribuente, riformando la sentenza di merito, e ha compensato le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sul trattamento fiscale degli arretrati dell'assegno divorzile percepiti in unica soluzione per l'anno d'imposta 2015: la contribuente chiedeva che gli importi fossero assoggettati a tassazione separata (ai sensi dell'art. 17 DPR 917/86) e contestava eventuali sanzioni e vizi di motivazione; l'Agenzia sosteneva che tali somme costituiscono redditi imponibili ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. i) DPR 917/86 e vanno tassate ordinariamente.
Norme richiamate
art. 17 DPR 917/86
Prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti; la Corte ha ritenuto che gli arretrati dell'assegno di mantenimento rientrino in questa previsione.
art. 50, comma 1, lett. i) DPR 917/86
Norma richiamata dall'Agenzia per qualificare gli importi come redditi assimilati a lavoro dipendente e quindi assoggettabili a tassazione ordinaria; la Corte però ha escluso tale qualificazione nel caso concreto, seguendo la giurisprudenza di legittimità.
art. 10 DPR 917/86
Riferito nella giurisprudenza come norma che individua gli assegni di mantenimento del coniuge fra gli oneri deducibili; tali somme sono state assimilate, nella giurisprudenza, agli emolumenti arretrati ai fini dell'art. 17.
Cass. Ord. n.3485/2023 (giurisprudenza di legittimità)
Ha affermato che gli emolumenti arretrati percepiti per sentenze o fatti estranei alla volontà delle parti sono soggetti a tassazione separata e che gli assegni di mantenimento del coniuge fissati dal giudice rientrano in tale categoria.
Massime di principio
- Gli arretrati di assegni di mantenimento al coniuge fissati da provvedimento giudiziale, anche se corrisposti in unica soluzione, vanno generalmente trattati come emolumenti arretrati e assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 DPR 917/86.
- La distinzione tra assegni al coniuge (riconosciuti dall'art. 10 come oneri deducibili) e assegni ai figli è rilevante: la giurisprudenza richiamata riguarda specificamente gli assegni del coniuge.
- Se l'Amministrazione finanziaria classifica tali somme come redditi ordinari ex art. 50, il contribuente può opponersi facendo leva sulla giurisprudenza di legittimità; in caso di accoglimento dell'impugnazione la tassazione deve essere ricalcolata con applicazione della tassazione separata.
- La configurazione errata della tassazione può precludere l'applicazione di sanzioni per dichiarazione infedele: se la somma è stata correttamente denunciata ai fini della tassazione separata, le sanzioni potrebbero non trovare fondamento.
- È utile conservare e documentare il provvedimento giudiziale che ha fissato gli assegni, gli estremi temporali degli arretrati e le spese legali dedotte, poiché questi elementi sono decisivi per ottenere la tassazione separata.
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