Cassazione Penale, Ordinanza n. 26752/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando di fatto la condanna già pronunciata nei gradi di merito per furto aggravato in concorso. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per furto aggravato in concorso. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meri rilievi in fatto, non consentiti in sede di legittimità, e comunque aspecifici perché non rispettosi dell'art. 581 c.p.p., non essendo stato sviluppato un effettivo percorso argomentativo critico rispetto alla decisione impugnata. Con il secondo motivo hanno lamentato la mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nel furto di energia elettrica in utenza domestica, tale attenuante non è di regola concedibile perché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il tempo in cui l'abitazione è abitata.
Norme richiamate
artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.
norme poste a base della condanna per furto aggravato in concorso; la decisione di merito è stata confermata e non è stata scalfita dalle censure di legittimità
il ricorso deve contenere censure specifiche e un effettivo confronto critico con la decisione impugnata; il mero approccio alternativo ai fatti rende il motivo aspecifico
l'attenuante del danno di speciale tenuità è stata ritenuta non applicabile, in linea di principio, al furto di energia elettrica in utenza domestica per la natura continuativa dell'illecita appropriazione
base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto o delle prove, se non accompagnate da specifiche doglianze di violazione di legge o di vizio motivazionale effettivamente argomentate.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e non espone un ragionamento critico autosufficiente, risultando aspecifico ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Nel furto di energia elettrica in ambito domestico l'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. è, di regola, non concedibile, poiché l'appropriazione ha carattere continuativo e la consumazione si protrae per l'intero periodo di utilizzazione dell'immobile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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