Cassazione Penale, Sentenza n. 46313/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico ministero ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Franco Passalacqua con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 6 febbraio 2017 (irr. 13/04/2019), sostenendo che il beneficio era stato riconosciuto in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art. 164 cod. pen. (poiché il casellario risultava un precedente riconoscimento della sospensione anche con sentenza del 28 aprile 2008, irr. 19/09/2008), sicché quello del 2017 costituiva una terza concessione non ammessa e la revoca doveva disporsi ai sensi dell'art. 168 cod. pen.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sulla nullità derivante dalla mancata comunicazione dell'impugnazione (la mancata notifica dell'impugnazione del PM non produce inammissibilità né nullità del grado successivo, limitando solo la decorrenza del termine per l'appello incidentale). Sul merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la revoca ex art. 168, comma 3, cod. pen. può essere disposta solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice che concesse il beneficio e che, comunque, la revoca non può intervenire quando il beneficio si è ormai consolidato perché è decorso il termine e si sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen. Nel caso concreto, alla data dell'istanza di revoca (15/05/2024) era già decorso il quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza del 6/2/2017 (irr. 13/04/2019) e il beneficio si era consolidato: pertanto la revoca non poteva essere disposta.
Norme richiamate
Stabilisce i limiti di reiterabilità della sospensione condizionale della pena; la Corte ha valutato che la verifica di violazione di tali limiti richiede l'accertamento documentale dei precedenti ostativi
Prevede la revoca della sospensione condizionale quando concessa in violazione dei limiti di reiterabilità; la Corte ha precisato che tale revoca non può intervenire se il beneficio si è già consolidato per decorso del termine ed è maturata l'estinzione ex art. 167
Disciplina l'estinzione del reato per il decorso del termine e il comportamento del condannato; la Corte lo usa come limite all'esercizio del potere di revoca: una volta maturata l'estinzione, la revoca non è più possibile
Impone la comunicazione dell'impugnazione del Pubblico ministero alle parti private; la Corte ha ribadito che l'inosservanza non invalida l'impugnazione ma impedisce la decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione incidentale della parte privata
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consente la revoca della sospensione sia in sede di cognizione sia in sede di esecuzione; la Corte osserva però che il giudice che decide deve acquisire il fascicolo precedente per verificare la documentazione dei precedenti
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale per violazione dei limiti di reiterabilità (art.168, comma 3) è subordinata al fatto che i precedenti ostativi non fossero documentalmente noti al giudice che concesse il beneficio; il giudice che decide deve acquisire il fascicolo precedente per verifiche.
- Se il beneficio si è consolidato (è decorso il termine rilevante e si sono realizzate le condizioni di estinzione previste dall'art.167), la revoca non può essere disposta: l'effetto estintivo è irreversibile rispetto alla revoca ex art.168, comma 3.
- L'omissione della notifica dell'impugnazione del PM alle parti private (art.584 c.p.p.) non rende l'impugnazione inammissibile né determina nullità del grado successivo; limita soltanto la decorrenza del termine per l'appello incidentale della parte privata.
- Quando la richiesta di revoca riguarda una sentenza di appello e la causa ostativa era nota a quel giudice ma ignota al primo giudice, la giurisprudenza (Sez. U., Zangari) consente, in determinati casi, la revoca in sede esecutiva; è quindi necessario specificare quale giudice ha conosciuto i precedenti.
- La verifica documentale dei precedenti è essenziale: il semplice riferimento a voci di casellario non sostituisce l'acquisizione degli atti del precedente giudizio quando la legge richiede che il giudice accerti documentalmente l'esistenza dell'ostacolo.
- Nei casi dubbi, la tempestività dell'istanza di revoca rispetto al termine di consolidamento del beneficio è cruciale: se la richiesta perviene dopo il decorso del termine utile per l'estinzione, la revoca sarà probabilmente impraticabile.
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