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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28813/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per reati in materia di stupefacenti. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per carenza di motivazione sul mancato accoglimento del motivo di appello con cui si chiedeva la riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe esaminato compiutamente le censure formulate in appello e non avrebbe spiegato in modo adeguato perché il fatto non potesse essere ricondotto all'ipotesi lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e caratterizzato da genericità. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e adeguata nel negare la fattispecie di lieve entità, avendo valorizzato la quantità non modesta di sostanza sequestrata, la pluralità delle tipologie di droga, le modalità professionali dello spaccio in luogo pubblico affollato, la non occasionalità dell'attività e la disponibilità di denaro sintomatica dell'entità dello spaccio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice di riferimento per la condanna per detenzione/cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la sentenza non ne discute il contenuto in astratto, ma ne presuppone l'applicazione.

  • art. 80 D.P.R. 309/1990

    Richiamato come aggravante o cornice normativa concorrente nei reati contestati in materia di stupefacenti; nel testo non è specificata la singola ipotesi applicata.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Fattispecie autonoma di lieve entità, applicabile solo all'esito di una valutazione complessiva del fatto in relazione a mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; il suo riconoscimento richiede motivazione che dia conto di tutti gli elementi rilevanti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È la norma invocata per denunciare vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo fornito; non inserito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro la motivazione della sentenza di merito deve contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; la doglianza meramente generica è inammissibile.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti impone una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente rilevanti, tra cui mezzi, modalità e circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza, purezza, nonché ogni dato indicativo dell'offensività concreta.
  • La motivazione che esclude l'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 è sufficiente quando dia conto degli indici fattuali che esprimono una attività di spaccio non occasionale o professionale e una consistenza non modesta del fatto.
  • Ai fini dell'inammissibilità del ricorso, la Corte può rilevare la mancanza di una effettiva confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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