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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08374/2025 del 30/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La lite nasce dall'esclusione dallo stato passivo di un credito di euro 676.696,09 vantato dall'ente della riscossione in forza di una fideiussione prestata da una società confidi a garanzia di debiti tributari dei propri soci. Il Tribunale di Messina aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo la garanzia nulla, perché rilasciata da un confidi non iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 TUB e, quindi, non abilitato a prestare garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria. Con il ricorso per cassazione l'ente della riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 106 e 107 TUB, sostenendo che la disciplina richiamata dal giudice di merito era stata applicata in modo errato: secondo la ricorrente, la previsione che riserva ai confidi iscritti nell'elenco speciale la prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria non avrebbe avuto immediata operatività, poiché il processo di regolarizzazione dei confidi si era concluso solo il 31 dicembre 2009 e la fideiussione risaliva al 2009; inoltre, il riferimento normativo ai confidi iscritti ex art. 106 TUB esprimerebbe la volontà di consentire anche a tali soggetti di rilasciare garanzie nell'interesse dei contribuenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione prestata da un confidi minore iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, TUB, nell'interesse di un proprio associato e a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, poiché la nullità non è prevista testualmente né ricavabile in via indiretta dalla disciplina di settore. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Messina che aveva dichiarato la nullità della garanzia e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 106 TUB

    È richiamato come elenco degli intermediari finanziari autorizzati a svolgere determinate attività; la Corte, in continuità con le Sezioni Unite, esclude che la sola disciplina dell'elenco comporti nullità della fideiussione prestata da un confidi minore per crediti non bancari.

  • art. 107 TUB

    È richiamato come elenco speciale degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza; la Corte precisa che il rilascio di fideiussioni non è attività riservata ai soli soggetti iscritti in tale elenco, almeno nei limiti affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • art. 155, comma 4, TUB

    È la norma che disciplina l'iscrizione dei confidi in apposita sezione dell'elenco ex art. 106 TUB e la distinzione tra confidi minori e soggetti tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale; non è da essa desumibile, per la Corte, una nullità testuale della fideiussione prestata dal confidi minore.

  • art. 155, comma 4 quater, TUB

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'abilitazione dei confidi a rilasciare garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria avrebbe operato solo dopo la piena regolarizzazione del settore; la Corte non accoglie questa lettura e aderisce al principio delle Sezioni Unite.

  • art. 3 bis d.lgs. 462/1997

    È la disposizione invocata per sostenere la legittimazione dei confidi a rilasciare garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria; la Corte, facendo applicazione del principio delle Sezioni Unite, non vi ravvisa un divieto tale da determinare nullità automatica della garanzia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso, formulato come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.l. 269/2003

    È menzionato come fonte di introduzione della disciplina rilevante in materia di confidi; la Corte non ne trae una diversa conclusione rispetto al principio affermato dalle Sezioni Unite.

  • l. 124/2007

    È richiamata quale fonte modificativa dell'art. 3 bis d.lgs. 462/1997; la Corte non ne fa discendere una preclusione alla prestazione di garanzia da parte dei confidi minori per i crediti non bancari.

Massime di principio

  • La fideiussione prestata da un confidi minore non è nulla per violazione di norma imperativa quando la disciplina di settore non preveda espressamente la nullità e il rilascio della garanzia non sia attività riservata in via esclusiva a soggetti autorizzati.
  • Per accertare la validità della garanzia prestata da un confidi occorre distinguere tra attività riservate agli intermediari finanziari e attività compatibili con l'oggetto sociale del confidi, non potendo desumersi la nullità solo dalla mancata iscrizione nell'elenco speciale ex art. 107 TUB.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità sopravvenuta chiarisce il significato della disciplina applicabile, il giudice di merito deve conformarsi al principio di diritto così enunciato; in difetto, la decisione è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoFideiussione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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