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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12392/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per il servizio di pulizia di presidi ospedalieri. L’appaltatrice aveva chiesto il pagamento di una differenza di corrispettivo, sostenendo che il prezzo originariamente pattuito e poi prorogato dovesse restare quello di euro 1.400.318,17, mentre l’azienda sanitaria, con successive deliberazioni interne, aveva rideterminato l’importo annuale in euro 1.250.038,00 applicando una riduzione del 10% in base alla normativa sulla spending review e richiamando anche i vincoli derivanti dal piano di rientro dal deficit sanitario. La Corte d’appello aveva accolto l’appello dell’azienda sanitaria, rigettando la pretesa dell’appaltatrice. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: omesso esame circa la sostenibilità e remuneratività del corrispettivo dopo la spending review; violazione di norme costituzionali e del codice dei contratti pubblici; violazione della disciplina della spending review e dei principi di correttezza e buona fede; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; e, infine, censura sulle spese e sui parametri professionali. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, documento necessario ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Inoltre ha escluso che potesse soccorrere la mera dichiarazione delle parti circa l’avvenuta notifica, osservando che il controllo sulla procedibilità ha natura pubblicistica e che, comunque, la notifica risultava tardiva rispetto al termine breve. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e alla sanzione ulteriore prevista per il rito accelerato.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché non era stata depositata, insieme al ricorso, la copia autentica della decisione impugnata con la relativa relazione di notificazione, né tale documento era stato prodotto nei modi e nei termini di legge. Ha inoltre rilevato che la notifica della sentenza, anche a volerla considerare avvenuta nella data indicata dalle parti, era comunque tardiva rispetto al termine breve di sessanta giorni, sicché l’impugnazione non poteva dirsi procedibile. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese in favore della controricorrente, oltre a un’ulteriore somma equitativa e al versamento in favore della cassa delle ammende. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione è requisito necessario di procedibilità del ricorso per cassazione; la sua omissione comporta improcedibilità, salvo i casi e le modalità di acquisizione consentite dalla legge.

  • art. 370 c.p.c.

    La mancanza del documento non può essere sanata dalla sola produzione successiva se non nei limiti e termini previsti, né dal reperimento informale nel fascicolo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta può giustificare la condanna aggravata, ma la sanzione non opera automaticamente e richiede valutazione del caso concreto.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato quale base della possibile responsabilità aggravata nei casi decisi in conformità alla proposta del consigliere.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata nel primo motivo di ricorso per denunciare omesso esame di un fatto decisivo, ma non esaminata nel merito per l’improcedibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata nei motivi di violazione di legge, ma non esaminata nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la produzione della sentenza impugnata con la relata di notificazione costituisce un onere processuale autonomo e indispensabile: la sua mancanza determina improcedibilità, salvo specifiche modalità di sanatoria previste dalla legge.
  • La tempestività dell’impugnazione non può essere desunta dalla sola dichiarazione delle parti o dalla mancata contestazione della controparte, poiché il controllo sulla procedibilità ha natura pubblicistica ed è rimesso alla Corte indipendentemente dal comportamento processuale delle parti.
  • La notificazione della sentenza oltre il termine breve non consente di considerare tempestivo il ricorso ai fini della procedibilità, anche se le parti affermano una data diversa, quando dagli atti risulti il superamento del termine.
  • Nel procedimento accelerato per i ricorsi manifestamente inammissibili o improcedibili, la condanna aggravata non è automatica: occorre una valutazione concreta della vicenda e della correttezza della proposta del consigliere.
  • La sanzione dell’improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è compatibile con il diritto di accesso al giudice, poiché presidia esigenze di certezza, ordine processuale e ragionevole durata del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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