Cassazione Civile, Ordinanza n. 03528/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico pediatra di libera scelta ha agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata attribuzione, da parte dell'azienda sanitaria, di incarichi di sostituzione nell'ambito della continuità assistenziale per il periodo dal 1996 al 2001. In fatto, il professionista ha allegato di non aver mai superato il limite delle 266 scelte fino all'ottobre 2001, di avere manifestato la propria disponibilità a ricevere tali incarichi senza esito e di avere già promosso in precedenza un'azione risarcitoria per un distinto periodo, definita negativamente per difetto di prova sul requisito del numero di scelte. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda; la Corte d'appello ha poi accolto in parte l'appello principale del medico e rigettato quello incidentale dell'azienda sanitaria. Nel ricorso per cassazione il medico ha dedotto, con tre motivi, la violazione di norme del d.P.R. n. 484 del 1996 e degli artt. 1226 e 2056 c.c. nella quantificazione equitativa del danno, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato il suo pieno diritto agli incarichi e il corretto criterio temporale di richiamo; ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte valorizzato una dichiarazione contenuta nelle note avversarie e per non avere ritenuto possibile l'attribuzione di più incarichi annui; infine ha contestato il dies a quo degli accessori, assumendo che dovessero decorrere dal luglio 1997 in via generale e non dai singoli incarichi. L'azienda sanitaria ha resistito e ha proposto ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo tutte le doglianze inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione di merito di un danno liquidato equitativamente e di accertamenti fattuali compiuti dalla Corte territoriale. In particolare, ha osservato che la liquidazione equitativa del danno, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione; ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivatamente valorizzato solo l'elenco dei colleghi effettivamente indicati e la relativa documentazione agli atti, con conseguente insindacabilità dell'apprezzamento di merito; ha aggiunto che la censura sull'art. 115 e 116 c.p.c. era impropria perché mirata solo a contestare la valutazione del materiale probatorio; ha infine reputato non decisiva la doglianza sulla decorrenza degli accessori, essendo stata la questione già scrutinata nel merito. Quanto al ricorso incidentale dell'azienda sanitaria, la Corte lo ha dichiarato inefficace perché tardivo rispetto ai termini di impugnazione, e l'inammissibilità del ricorso principale ha reso inefficace anche l'incidentale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale, con previsione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 49 d.P.R. n. 484 del 1996
Richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso diritto agli incarichi di sostituzione e del criterio di assegnazione.
art. 50 d.P.R. n. 484 del 1996
Richiamato dal ricorrente per contestare la quantificazione del danno e il presupposto del diritto agli incarichi.
art. 55 d.P.R. n. 484 del 1996
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina degli incarichi di continuità assistenziale.
Richiamato per censurare la liquidazione equitativa del danno; la Corte ribadisce che la liquidazione equitativa, se motivata, non è sindacabile in cassazione.
Richiamato quale norma di rinvio per la liquidazione del danno risarcibile in materia aquiliana.
La Corte precisa che la sua violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi soggetti a valutazione, non per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.
La Corte ribadisce che non consente di censurare in cassazione la valutazione di merito delle prove, salvo l'uso di prove non dedotte o la disapplicazione di prove legali.
Richiamato per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente in via principale.
Indicata come norma di riferimento per la tardività del ricorso incidentale.
Indicata come termine oltre il quale il ricorso incidentale deve considerarsi tardivo.
La Corte chiarisce che il rispetto di tale termine non basta a salvare l'incidentale tardivo se il principale è inammissibile.
Richiamato per affermare che, dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo resta inefficace.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno, quando sia sorretta da motivazione congrua che esponga il percorso logico-valutativo seguito, non è sindacabile in sede di legittimità come merito della quantificazione.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, al di fuori dei limiti legali, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne erano privi.
- L'accertamento di merito sulla portata degli atti processuali e sulla rilevanza della documentazione prodotta, se motivato, è insindacabile in cassazione perché attiene alla valutazione del materiale istruttorio e non alla violazione di legge.
- Quando il danno e i relativi accessori siano stati liquidati in via equitativa e il giudice di merito abbia affrontato specificamente il tema della decorrenza, la relativa doglianza in cassazione è inammissibile se mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se l'incidentale sia stato proposto nel termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c.; in tal caso le spese restano a carico del ricorrente principale perché l'instaurazione del giudizio è causalmente ascrivibile a lui.
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