Cassazione Penale, Sentenza n. 42479/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il GIP aveva revocato il beneficio su comunicazione dell'Amministrazione finanziaria rilevando un reddito per il 2021 pari a € 15.909,17, non comunicato entro il termine di legge e superiore ai limiti previsti dal d.P.R. n.115/2002. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art.27 Cost. e degli artt. 74, 75, 76 e 112 del d.P.R. n.115/2002 e la mancata o illogica motivazione, sostenendo che gli accertamenti della Guardia di Finanza sarebbero fondati su conti postali intestati al ricorrente ma utilizzati da terzi per commettere reati
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il sindacato di merito sulle valutazioni fattuali, poiché il ricorso diretto per cassazione, nei casi di revoca disposta su segnalazione dell'Ufficio finanziario, è ammesso ai sensi dell'art.113 d.P.R. 115/2002 ma limitato alla sola verifica di violazione di legge. Il provvedimento di revoca è stato considerato adeguatamente motivato tramite rinvio agli accertamenti della Guardia di Finanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Costituzione, art.27
Invocato dal ricorrente come garanzia di assistenza difensiva; la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione costituzionale rilevante nei termini dedotti, non essendo stato dimostrato un vizio di diritto nella revoca
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.112
Prevede la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio quando vengono meno i presupposti; il tribunale ha ritenuto correttamente applicata la norma nella forma adottata
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.99
Disciplina l'opposizione alla revoca e il relativo procedimento: la giurisprudenza interpreta che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide l'opposizione è proponibile solo per violazione di legge, limitando il sindacato in Cassazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.113
Stabilisce il rimedio in caso di revoca disposta su segnalazione dell'Amministrazione finanziaria: consente il ricorso diretto per cassazione, ma la Corte ha precisato che anche in questo caso il sindacato è limitato alla violazione di legge
Codice penale, art.640, comma 2, n.2-bis
Norma penale relativa alla truffa aggravata: richiamata nel quadro fattuale (procedimenti pendenti in cui terzi avrebbero utilizzato conti intestati al ricorrente), ma le valutazioni di responsabilità fattuale non sono state esaminate in Cassazione nell'ambito del presente gravame
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n.36168/2004 (Pangallo)
Principio secondo cui il procedimento relativo al patrocinio ha conservato le garanzie dell'antecedente disciplina e che il provvedimento di revoca è impugnabile con gli stessi rimedi previsti per l'ammissione; base per l'interpretazione sistematica adottata dalla Corte
Giurisprudenza di riferimento (selezionata: Sentenze n.37519/2017, n.44189/2012, n.11771/2016, n.3271/2009)
Confermano il principio che il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca è ammesso solo per violazione di legge e non per sindacare le valutazioni di fatto o la congruità delle valutazioni del giudice di merito
Massime di principio
- Quando la revoca del gratuito patrocinio avviene su segnalazione dell'Amministrazione finanziaria, è possibile proporre ricorso diretto per Cassazione ma il sindacato è limitato alla sola violazione di legge; non sono sindacabili le valutazioni di fatto o la congruità degli accertamenti
- Se si contesta la fondatezza degli accertamenti amministrativi o la ricostruzione fattuale (ad es. che conti intestati siano stati utilizzati da terzi), il rimedio processuale appropriato è l'opposizione ai sensi dell'art.99 d.P.R. 115/2002 dinanzi al Presidente dell'ufficio giudiziario competente, dove è possibile discutere il merito delle valutazioni
- La motivazione della revoca può essere valida anche con il semplice rinvio agli accertamenti di organi amministrativi (es. Guardia di Finanza), purché non vi sia assoluta assenza di motivazione; la carenza di motivazione integra vizio di diritto impugnabile
- L'onere di comunicare redditi e rispettare i termini previsti dalla disciplina sul gratuito patrocinio è rilevante: omissioni o comunicazioni tardive che mostrino superamento dei limiti possono giustificare la revoca
- In sede di redazione del ricorso in Cassazione occorre concentrarsi su profili di illegittimità giuridica (violazione di norme procedurali o di legge) piuttosto che su contestazioni di fatto, che rischiano di rendere il ricorso inammissibile o infondato
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