Cassazione Civile, Sentenza n. 8076/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia circa la modalità di determinazione della misura dell'Ape sociale (art. 1, commi 179 e ss., legge n. 232/2016) per un soggetto con contribuzione in più gestioni: l'INPS aveva ricalcolato l'indennità applicando un criterio 'pro rata' (calcolo separato per ciascuna gestione con sistema misto) sulla base dell'art. 3 del d.P.C.M. n. 88/2017, mentre la Corte di appello aveva ritenuto che la misura dell'Ape dovesse corrispondere al rateo di pensione calcolato al momento dell'accesso alla prestazione; nel caso concreto la pensione era stata liquidata con il metodo retributivo in regime di cumulo perché l'interessato aveva complessivamente oltre 18 anni di contribuzione al 31/12/1995
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che la misura dell'Ape sociale corrisponde all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (art. 1, comma 181, legge n. 232/2016) e, nel caso concreto, poiché la pensione era stata determinata in regime di cumulo con il metodo retributivo (perché complessivamente maturati oltre 18 anni di contribuzione al 31/12/1995), l'Ape doveva essere liquidata con gli stessi criteri. Il richiamo dell'INPS all'art. 3 del d.P.C.M. n. 88/2017 non ha modificato la regola primaria di legge; pertanto la rideterminazione dell'INPS in senso pro rata è stata ritenuta errata. Le spese sono compensate per la novità della questione; è disposto quanto previsto in ordine al contributo unificato
Norme richiamate
legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 179 e ss. (Ape sociale)
art. 1, comma 181, della legge nr. 232 del 2016: l'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione
La misura dell'Ape sociale deve coincidere con il rateo di pensione calcolato al momento della domanda, salvo i limiti specifici dell'indennità (massimale mensile, non reversibilità, ripartizione in dodici mensilità).
d.P.C.M. n. 88 del 2017, art. 3
art. 3: misura dell'Ape sociale; prevede che nel caso di contribuzione presso più gestioni il computo della rata mensile di pensione è effettuato 'pro-quota' secondo le regole di ciascun ordinamento
La norma regolamentare riproduce e dettaglia il criterio di calcolo ma non può derogare alla regola primaria: va applicata in conformità al modo in cui il rateo di pensione è effettivamente determinato al momento dell'accesso (cioè se la pensione è invece liquidata in regime di cumulo, il calcolo dell'Ape segue quel risultato).
legge n. 228 del 2012 (riforma cumulo), art. 1, comma 245
art. 1, comma 245, legge nr. 228 del 2012: disciplina del cumulo dei periodi assicurativi
Il regime di cumulo permette di sommare i periodi assicurativi maturati in diverse gestioni per determinare l'anzianità contributiva; se il cumulo porta a condizioni (es. oltre 18 anni al 31/12/1995) che implicano l'applicazione del metodo retributivo, tale metodo deve essere usato anche per determinare il rateo posto a base dell'Ape.
legge n. 335 del 1995, art. 1, comma 13
riferimento al sistema retributivo
La disciplina dei sistemi di calcolo pensionistico (retributivo/misto/contributivo) è rilevante per stabilire quale metodo sia stato applicato alla pensione e dunque quale rateo debba essere assunto per l'Ape.
legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 185
delega alla fonte secondaria per l'attuazione di alcune disposizioni
La delega alla fonte secondaria non comprende specificamente il calcolo dell'Ape sociale; pertanto le regole di quantificazione restano fissate dalla norma primaria.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
riferimento procedurale finale sulla sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Norma procedurale che regola aspetti contributivi del processo in cassazione; applicata in modo formale nella pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La misura dell'Ape sociale corrisponde all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento della domanda: per determinare l'Ape occorre prima stabilire come è stato calcolato il rateo pensionistico all'accesso alla prestazione
- Se la pensione è stata liquidata in regime di cumulo, con la sommatoria delle anzianità (art. 1, comma 245, legge 228/2012), l'Ape deve essere parametrata a quel rateo risultante dal cumulo, anche se ciò conduce all'applicazione del metodo retributivo
- La norma primaria (legge) prevale sulla fonte secondaria: un regolamento attuativo (es. d.P.C.M. n. 88/2017) non può modificare il criterio di base fissato dal legislatore positivo in merito alla quantificazione dell'Ape
- Il criterio 'pro-quota' del regolamento trova applicazione quando il rateo pensionistico è effettivamente determinato secondo modalità pro-rata; non può essere imposto se, nella pratica di liquidazione della pensione, è stato adottato il cumulo che produce un diverso risultato
- In casi simili l'amministrazione dovrebbe verificare quale metodo (cumulo o pro-rata) è stato effettivamente utilizzato per liquidare la pensione al momento dell'accesso e allineare la misura dell'Ape a quel calcolo prima di procedere a ricalcoli o richieste di recupero
- Per il soggetto con contribuzione in più gestioni è essenziale accertare la situazione contributiva al 31/12/1995 (o alle date rilevanti) perché soglie come i 18 anni influenzano il sistema di calcolo applicabile e, di conseguenza, la misura dell'Ape
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8075/2025 del 27/03/2025
- Sentenza lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8077/2025 del 27/03/2025
- Sentenza lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8078/2025 del 27/03/2025
- Sentenza lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8079/2025 del 27/03/2025
- Sentenza lavoro · 25 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 7845/2025 del 25/03/2025
- Sentenza lavoro · 25 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 7846/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →