Cassazione Civile, Sentenza n. 7846/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità c.d. APE sociale ai sensi dell'art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016, essendo in condizione di disoccupazione dopo licenziamento e avendo i requisiti anagrafici e contributivi. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato la domanda sostenendo che, per accedere all'indennità, fosse necessario che il richiedente avesse concluso integralmente la fruizione dell'indennità di disoccupazione da almeno tre mesi; essendo incontroverso che il ricorrente non avesse fruito di detta prestazione, la Corte d'appello ha ritenuto la mera condizione di disoccupazione insufficiente. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di principi costituzionali (artt. 2, 3 comma 2 e 97 Cost.) e dell'art. 1, comma 179, l. n. 232/2016, chiedendo che si riconosca che il requisito è lo stato di disoccupazione e non la preventiva fruizione della prestazione di disoccupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha dichiarato infondate le eccezioni dell'INPS circa la mancata disoccupazione effettiva del ricorrente, osservando che la pronuncia di illegittimità del licenziamento con ordine di reintegrazione non comporta automaticamente il rinnovarsi del rapporto di lavoro salvo accettazione del lavoratore. Nel merito la Corte ha affermato che l'art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016 richiede lo stato di disoccupazione e gli altri requisiti anagrafici e contributivi, ma non la condizione che il beneficiario abbia effettivamente fruito dell'indennità di disoccupazione; la previsione secondo cui, se l'indennità di disoccupazione è stata percepita, devono essere trascorsi tre mesi dalla sua cessazione, è solo una limitazione nel caso di effettiva fruizione e non un requisito generale. Ha inoltre richiamato la successiva modifica normativa (art. 1, comma 91, l. n. 234/2021) che ha eliminato la clausola dei tre mesi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, con il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016 (APE sociale)
l'indennità spetta a coloro che "si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"
La Corte interpreta la norma nel senso che il requisito essenziale è lo stato di disoccupazione unitamente ai requisiti anagrafici e contributivi; la menzione della cessazione da almeno tre mesi della fruizione dell'indennità di disoccupazione va intesa solo come vincolo nel caso in cui tale indennità sia effettivamente stata percepita, non come precondizione per chi non ha avuto diritto alla prestazione di disoccupazione
art. 1, comma 91, l. n. 234/2021
modifica che ha soppresso la cesura di almeno tre mesi tra la fruizione dell'indennità di disoccupazione e l'accesso all'APE sociale
La modifica conferma che non sussisteva un legame imprescindibile tra fruizione dell'indennità di disoccupazione e l'accesso all'APE sociale e ha eliminato l'ulteriore vincolo temporale per chi aveva effettivamente fruito della prestazione
art. 8, l. n. 604/1966
norma che prevede la reintegrazione o alternativamente l'indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo
La Corte richiama il principio consolidato che l'ordine di reintegrazione ex art. 8 non ricostituisce automaticamente il rapporto di lavoro ex tunc ma produce effetti ex nunc, in quanto la proposta datoriale di nuova instaurazione del rapporto deve essere accettata dal lavoratore
art. 2 Cost.
Richiamato come fonte dei principi solidaristici che orientano l'interpretazione di norme sociali come l'APE sociale
art. 3, comma 2, Cost.
Richiamato nel quadro dei principi di eguaglianza sostanziale e di rimozione degli ostacoli economico-sociali, utilizzato a sostegno di una lettura estensiva delle tutele sociali
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione all'esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione e alla corretta applicazione delle norme amministrative da parte dell'INPS
art. 38, comma 2, Cost.
Citato in relazione alla discrezionalità del legislatore nella determinazione delle prestazioni sociali e al bilanciamento con i vincoli finanziari; la Corte osserva però che l'equilibrio di bilancio non può prevalere sui principi di uguaglianza e solidarietà
Cass. n. 24950/2024
Precedente della Corte di Cassazione che già aveva statuito che il diritto all'APE sociale richiede lo stato di disoccupazione ma non la fruizione effettiva dell'indennità di disoccupazione, salvo il caso in cui quest'ultima sia stata percepita (allora opera la regola dei tre mesi)
Cass. n. 11965/2024
Richiamata per il principio di indisponibilità delle prestazioni previdenziali e per l'impossibilità di lasciare alla mera scelta dell'assicurato il periodo di godimento di trattamenti a sostegno del reddito
Cass. n. 2846/2002
Giurisprudenza che chiarisce che la reintegra (o offerta di reintegro) non determina la ricostituzione automatica ed ex tunc del rapporto di lavoro senza accettazione del lavoratore
Corte cost. n. 426/2006, n. 264/2012, n. 275/2016
Riferimenti ai principi costituzionali sul bilanciamento tra esigenze finanziarie e diritti sociali: il legislatore calibra tempi e modi delle prestazioni ma non può sacrificare i principi di uguaglianza e solidarietà all'equilibrio di bilancio
Massime di principio
- L'accesso all'APE sociale richiede lo stato di disoccupazione e i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla norma; non è in linea di principio necessaria la preventiva fruizione dell'indennità di disoccupazione
- Se l'indennità di disoccupazione è stata effettivamente percepita, la legge (nella sua formulazione originaria) prevedeva un'interruzione di tre mesi prima dell'accesso all'APE sociale; detta previsione è stata poi soppressa dalla legge n. 234/2021
- Un lavoratore che non ha percepito l'indennità di disoccupazione può accedere all'APE sociale solo se non ne aveva diritto (per mancanza dei requisiti per la disoccupazione), non perché abbia volontariamente rinunciato alla prestazione
- L'ordine giudiziale di reintegra del lavoratore non determina automaticamente la ricostituzione del rapporto ex tunc: la riassunzione richiede accettazione o comportamenti idonei del lavoratore
- Le amministrazioni non possono richiedere al lavoratore di 'scegliere' tra prestazioni previdenziali in modo da eludere i requisiti stabiliti dalla legge; le prestazioni previdenziali sono indisponibili
- Nel bilanciamento tra vincoli finanziari e diritti sociali, l'equilibrio di bilancio non può prevalere sul principio di uguaglianza e solidarietà sancito dalla Costituzione
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