Cassazione Civile, Sentenza n. 8079/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato estinta la sanzione amministrativa irrogata dall'INPS per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, per mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione previsto dal d.lgs. n. 8/2016 (in relazione alla depenalizzazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983). L'INPS contestava che la disciplina dovesse essere applicata esclusivamente secondo gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 e che non fosse prevista decadenza in caso di mancata notificazione entro 90 giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notifica degli estremi della violazione deve essere interpretato come termine di decadenza, alla stregua dell'art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981. Ha ritenuto applicabile il rinvio operato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 alle disposizioni della legge n. 689/1981 e, sulla base dei principi di legalità, certezza e tutela del diritto di difesa richiamati anche dalla Corte costituzionale, ha deciso che l'onere della prova del rispetto del termine spetta all'INPS, che non ha dimostrato di aver ricevuto e notificato gli atti nei termini; conseguentemente la sanzione è dichiarata estinta per decadenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689
termine di novanta giorni
il termine di 90 giorni previsto dalla legge n.689/1981 è interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria
art. 6, d.lgs. n. 8/2016
"nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"
rinvio alle disposizioni della legge n.689/1981 per le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. n.8/2016, anche per i casi di depenalizzazione applicati retroattivamente
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 8/2016
"le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso"
stabilisce la retroattività della sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa per le violazioni anteriori all'entrata in vigore del decreto
art. 9, d.lgs. n. 8/2016
"l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti..."; "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dalla ricezione degli atti"
il termine di 90 giorni per la notifica da parte dell'autorità amministrativa va considerato termine di decadenza, equiparabile a quello previsto dall'art. 14 l. 689/1981
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983 (conv. l. n. 638/1983)
norma che originariamente qualificava penalmente l'omesso versamento delle ritenute, poi parzialmente depenalizzato dal d.lgs. n. 8/2016
art. 28, legge n. 689/1981
termine di prescrizione per il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative; la Corte rileva che la prescrizione non è idonea, da sola, a garantire la certezza giuridica e l'effettività del diritto di difesa come farebbe un termine di decadenza
Costituzione, artt. 23, 24, 97
richiamati per i principi di legalità, diritto di difesa e buon andamento/imparzialità della P.A.; tali principi giustificano l'interpretazione del termine di notifica come decadenza
Corte costituzionale, sentenza n. 151/2021
giurisprudenza costituzionale richiamata che sottolinea l'esigenza di un preciso limite temporale per l'irrogazione della sanzione quale presupposto di certezza giuridica e tutela del diritto di difesa
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
norma richiamata in ordine all'obbligo, per il ricorrente soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Quando una fattispecie penale è depenalizzata e gli atti sono trasmessi all'autorità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 8/2016, il termine di 90 giorni previsto per la notificazione degli estremi della violazione deve essere interpretato come termine di decadenza dell'esercizio del potere sanzionatorio.
- Il rinvio operato dall'art. 6 d.lgs. n. 8/2016 alle disposizioni della legge n. 689/1981 comporta l'applicazione delle regole decadenziali e procedimentali di quella legge anche alle sanzioni amministrative derivanti da depenalizzazioni retroattive.
- L'onere di provare l'osservanza dei termini decadenziali grava sull'amministrazione che intende esercitare il potere sanzionatorio; la mancata prova della tempestiva ricezione e notificazione degli atti comporta l'estinzione della sanzione.
- La prescrizione (art. 28 l.689/1981) non sostituisce il ruolo di un termine di decadenza: per garantire certezza giuridica e il diritto di difesa è preferibile riconoscere la natura perentoria del termine di notifica.
- Nelle procedure amministrative conseguenti a depenalizzazioni, è fondamentale documentare la catena di trasmissione degli atti (date di invio/ricezione tra uffici giudiziari e amministrativi) per dimostrare il rispetto dei termini decadenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8075/2025 del 27/03/2025
- Sentenza lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8076/2025 del 27/03/2025
- Sentenza lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8077/2025 del 27/03/2025
- Sentenza lavoro · 27 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 8078/2025 del 27/03/2025
- Sentenza lavoro · 25 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 7845/2025 del 25/03/2025
- Sentenza lavoro · 25 mar 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 7846/2025 del 25/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →