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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 8078/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS aveva notificato ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative relative al mancato versamento delle ritenute previdenziali per vari periodi (aprile 2011 - febbraio 2012). Grossi aveva impugnato per decadenza dell'esercizio del potere sanzionatorio. In sede di appello la Corte di Salerno aveva ritenuto maturata la decadenza ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 perché l'INPS non aveva provato la tempestività dell'esercizio del potere (in particolare mancata prova della trasmissione degli atti dalla autorità giudiziaria o della necessità di ulteriori accertamenti). L'INPS ha quindi ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazione di norme sul regime di depenalizzazione (d.lgs. n. 8/2016) e contestando l'onere della prova e la decorrenza del termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notificazione della violazione dall'autorità amministrativa è da considerarsi termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria. Ha inoltre stabilito che, se l'autorità giudiziaria non ha trasmesso gli atti all'amministrazione, la decorrenza di quel termine va collocata al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6/2/2016), salvo che l'amministrazione dimostri la necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Applicando tali principi al caso concreto, i giudici di merito non hanno errato nel ritenere che l'INPS non avesse dimostrato il rispetto dei termini a pena di decadenza; perciò la pretesa sanzionatoria è stata accertata come decaduta. Spese compensate; in base alla novità della questione si è disposta la compensazione delle spese di cassazione e l'INPS è tenuto al versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • legge n. 689 del 1981

    art. 14, comma 2; art. 18; art. 28

    L'art. 14, comma 2, contiene il termine decadenziale per la notificazione delle sanzioni amministrative; la Corte legge il termine previsto dal d.lgs. 8/2016 alla stregua dell'art.14 come termine di decadenza applicabile anche alle fattispecie depenalizzate.

  • d.lgs. n. 8 del 2016

    art. 3, comma 6; art. 6; art. 8, comma 1; art. 9, comma 1 e comma 4

    Il decreto dispone la sostituzione delle sanzioni penali con sanzioni amministrative anche per fatti anteriori; l'art.9 stabilisce il termine di 90 giorni per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria e per la notificazione da parte dell'autorità amministrativa; la Corte ritiene che il termine di 90 giorni del comma 4 sia un termine di decadenza e, in mancanza di trasmissione, decorra dall'entrata in vigore del decreto, salvo prova della necessità di ulteriori accertamenti.

  • d.l. n. 463 del 1983 (conv. con legge n. 638 del 1983)

    Riferimento alla previgente qualificazione penale dell'omesso versamento delle ritenute, che viene poi depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016.

  • codice civile

    Richiamato in relazione all'onere della prova: l'onere della prova dell'osservanza dei termini a pena di decadenza grava su chi esercita il potere (l'amministrazione).

  • codice di procedura civile

    Richiamato in quanto attinente a oneri probatori e discipline procedurali; la sentenza utilizza principi probatori per assegnare l'onere della prova all'INPS.

  • disposizioni attuative codice civile

    Richiamato come principio generale per l'applicazione di un nuovo termine più breve ai diritti sorti anteriormente, stabilendo che il nuovo termine decorre dall'entrata in vigore della nuova legge; principio usato per giustificare decorrenza dal 6/2/2016 in assenza di trasmissione degli atti.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 23; art. 24; art. 97

    I principi costituzionali di legalità, diritto di difesa e buon andamento/imparzialità dell'amministrazione orientano l'interpretazione: il termine per l'irrogazione della sanzione deve garantire certezza e tutela del diritto di difesa, e non può gravare l'incolpato per inerzia dell'autorità giudiziaria.

  • giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata

    Corte cost. n. 151/2021; Cass. n. 9456/2004; Cass. n. 4345/2024; Cass. S.U. n. 15352/2015; Cass. n. 6433/1996

    La Corte utilizza precedenti per sostenere che i termini decadenziali devono garantire certezza e tutela del diritto di difesa; le Sezioni Unite in materia di legge sopravvenuta (15352/2015) sono richiamate per il principio che il nuovo termine decorre dall'entrata in vigore quando gli atti sono ancora pendenti.

Massime di principio

  • Il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 per la notificazione della violazione da parte dell'autorità amministrativa è da considerare termine di decadenza e non solo di dilazione procedimentale.
  • Se l'autorità giudiziaria non trasmette gli atti, la decorrenza del termine decadenziale riconnesso alla depenalizzazione decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6/2/2016), salvo che l'amministrazione dimostri la necessità di ulteriori e specifici accertamenti istruttori.
  • L'onere di provare il rispetto dei termini decadenziali grava sull'amministrazione che intende esercitare il potere sanzionatorio; la mancata prova determina la declaratoria di decadenza.
  • L'inerzia dell'autorità giudiziaria non può recare pregiudizio all'interessato trasformandosi in causa di prolungamento indefinito del potere sanzionatorio amministrativo, per esigenze di certezza del diritto e tutela del diritto di difesa.
  • In presenza di trasmissione degli atti, il dies a quo per la decorrenza del termine di 90 giorni è la ricezione effettiva degli atti da parte dell'autorità amministrativa; in assenza di trasmissione, si applica la decorrenza ex lege dall'entrata in vigore del decreto quando non sono necessari ulteriori accertamenti.

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