Sentenza del 12/10/2016 n. 20525 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva chiesto il rimborso della tassa governativa versata sugli abbonamenti di telefonia mobile intestati all’ente; l’Amministrazione aveva opposto un silenzio-rifiuto. La CTP di Belluno aveva accolto il ricorso e la CTR del Veneto, con sentenza n. 144/22/11 depositata il 10 novembre 2011, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. La CTR aveva ritenuto, da un lato, che il Comune fosse esente come ente costitutivo della Repubblica e titolare di funzioni pubbliche e, dall’altro, che l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 avesse fatto venir meno il presupposto della tassa previsto dall’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: erronea esclusione della tassa dopo l’abrogazione della disciplina previgente, poiché il D.Lgs. n. 259/2003 continua a prevedere l’autorizzazione per le stazioni radioelettriche; ed erroneo riconoscimento dell’esenzione ai Comuni, che non sono equiparati allo Stato ai fini dell’agevolazione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, senza rinvio: ha respinto il ricorso originariamente proposto dal Comune contro il silenzio-rifiuto, escludendo quindi il diritto al rimborso della tassa. Ha affermato che l’abrogazione dell’art. 318 del D.P.R. n. 156/1973 non ha eliminato l’assoggettamento dei telefoni cellulari alla tassa, perché la disciplina autorizzatoria è stata riprodotta nell’art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003. Ha inoltre stabilito che l’esenzione prevista per l’Amministrazione dello Stato non si estende agli enti locali. Le spese di ogni fase e grado sono state compensate, in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale. Decisione assunta il 22 settembre 2016 e depositata il 12 ottobre 2016.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21 della tariffa allegata
In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318, ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel cit. D.Lgs. n. 259, art. 160.
La tassa sugli abbonamenti di telefonia mobile è rimasta applicabile nonostante l’abrogazione della precedente disposizione sulle licenze: il rinvio contenuto nella tariffa va riferito alla disciplina autorizzatoria attualmente vigente.
D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, artt. 160, 218 e 219
Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione - una differenziazione di regolamentazione tra "telefoni cellulari" e "radiotrasmittenti", risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all'art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell'art. 219 del medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare "nuovi o maggiori oneri per lo Stato", e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti.
La disciplina del Codice delle comunicazioni elettroniche comprende anche i telefoni cellulari; il rinvio della tariffa è mobile e segue la normativa vigente. La liberalizzazione non comporta la perdita delle entrate fiscali già previste.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13-bis, comma 1
In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.
L’esenzione fiscale riservata all’Amministrazione dello Stato è di stretta interpretazione e non si estende automaticamente ai Comuni o agli altri enti locali; occorre una specifica disposizione legislativa che li equipari.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2
In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l'esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell'Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l'inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa.
La comune appartenenza alla pubblica amministrazione non determina di per sé l’equiparazione tra Stato ed enti locali ai fini delle agevolazioni fiscali: tale equiparazione deve risultare da una specifica scelta legislativa.
Massime di principio
- L’abrogazione della norma che originariamente collegava una tassa a una licenza non elimina necessariamente il tributo: se la disciplina successiva riproduce il presupposto autorizzatorio e il rinvio tariffario è non recettizio, la tassa può continuare ad applicarsi.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non si estendono per analogia a soggetti pubblici diversi da quelli espressamente indicati.
- Un Comune non è esente da un tributo solo perché svolge funzioni pubbliche o persegue interessi collettivi; l’estensione dell’esenzione statale richiede una disposizione legislativa specifica.
- Nel caso deciso, l’abbonamento di telefonia mobile intestato a un ente locale comportava l’obbligo di pagare la tassa governativa e non dava diritto al rimborso.
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