Cassazione Penale, Ordinanza n. 11913/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nel dispositivo. Ha ritenuto non censurabile la valutazione del giudice di merito/esecuzione sulla mancanza degli indici della volizione unitaria necessari per riconoscere la continuazione.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP che, in sede esecutiva, aveva negato il riconoscimento della continuazione tra più furti oggetto di istanza. L'unico motivo dedotto contestava, in sostanza, la valutazione del giudice circa l'assenza di una volizione unitaria e di un medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valorizzato due indici rilevanti in senso contrario alla continuazione: la distanza temporale di circa quattro anni tra i reati e la diversità dei complici. In presenza di tali elementi, la decisione impugnata non è apparsa illogica nel ritenere che il secondo reato non fosse stato programmato, al momento del primo, almeno nelle sue linee essenziali.
Norme richiamate
Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori della volizione unitaria e della previa programmazione, non essendo sufficiente la sola presenza di uno o alcuni indici isolati.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, occorre una verifica approfondita della sussistenza di concreti indici della medesima ideazione criminosa, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita.
- Non basta valorizzare singoli indici favorevoli alla continuazione se i reati successivi risultano comunque frutto di una determinazione estemporanea; è necessario che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
- La distanza temporale significativa tra i reati e la diversità dei concorrenti possono costituire indici contrari alla configurabilità di una volizione unitaria e legittimare il diniego della continuazione.
- Quando il giudice dell'esecuzione fonda il diniego della continuazione su indicatori non manifestamente illogici e coerenti con la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione volto a contestare tale valutazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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