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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3405/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Sciacca (13/07/2016, irrevocabile 31/12/2016). Il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 168, co.3 e 164, co.3 c.p. e dell'art. 674 c.p.p., sostenendo che una precedente condanna (GIP Tribunale di Locri, 20/11/2007) fosse già estinta e che, comunque, la richiesta di revoca sarebbe intervenuta oltre il quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza impugnata; 2) inosservanza dell'art. 1 legge n.241/2006 (indulto), per cui la condanna del 2007, riferita a fatti del 4/10/2005, sarebbe stata estinta dall'indulto e non avrebbe potuto essere utilizzata come causa ostativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale concessa dal Tribunale di Sciacca perché il condannato aveva già usufruito due volte della sospensione (Locri 2007 e Pisa 2015) e la terza concessione era incompatibile con i limiti di reiterabilità previsti dall'art. 164 c.p. La revoca ai sensi dell'art. 168, co.3 c.p. è ammissibile anche in sede di esecuzione quando i precedenti ostativi non erano documentalmente noti al giudice che aveva concesso il beneficio. Inoltre la Corte ha affermato che l'estinzione della pena (per indulto o per decorso dei termini) non elimina gli effetti penali residui della condanna e quindi la precedente condanna continua a rilevare ai fini della valutazione della concedibilità della sospensione. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale: revoca di diritto in caso di commissione di reato nei termini stabiliti o mancato adempimento degli obblighi; il co.3 (introdotto dalla L.26/3/2021 n.128) consente la revoca quando la sospensione è stata concessa in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art.164, ultimo comma.

  • art. 164 cod. pen.

    Fissa i limiti di reiterabilità del beneficio della sospensione condizionale (numero massimo di volte in cui può essere concessa). Il superamento di tali limiti rende la concessione illegittima e suscettibile di revoca.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di disporre provvedimenti in sede di esecuzione; richiamato il co.1-bis per la possibilità di revocare la sospensione anche in sede esecutiva quando il beneficio è stato erroneamente concesso.

  • art. 167 cod. pen.

    Stabilisce l'estinzione della pena principale (e di quelle accessorie previste) se decorrono i termini senza cause di revoca; tuttavia non elimina tutti gli altri effetti penali della condanna.

  • art. 165 cod. pen.

    Indica gli obblighi che possono essere imposti con la sospensione e rileva che anche dopo l'estinzione del reato per decorso del termine la pronuncia di condanna mantiene effetti ai sensi dell'art.165, comma 2, con conseguenze sulla concedibilità successiva del beneficio.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento ai limiti quantitativi di pena che incidono sulla cumulabilità ai fini della sospensione; il ricorrente invocava che le pene residue non superassero tali limiti, ma la Corte ha ritenuto prevalenti gli effetti della precedente condanna.

  • art. 1 legge n. 241/2006 (indulto)

    L'indulto può estinguere l'espiazione della pena, ma non elimina necessariamente gli altri effetti penali della condanna; pertanto una pena condonata per indulto può comunque rilevare ai fini dell'ostatività alla concessione della sospensione condizionale se, cumulata con altre, supera i limiti.

  • Legge 26 marzo 2021, n. 128

    Ha introdotto il terzo comma dell'art.168 c.p. che consente la revoca della sospensione quando il beneficio è stato concesso in violazione dei limiti di reiterabilità previsti dall'art.164.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena non può essere reiterata oltre i limiti stabiliti dall'art.164 c.p.; se una successiva concessione deriva da una precedente omissione documentale, la revoca è legittima anche in sede di esecuzione.
  • L'estinzione della pena (per indulto o per decorso dei termini) non cancella automaticamente tutti gli effetti della condanna: la precedente condanna continua a rilevare, ai fini degli effetti penali diversi dall'espiazione, e può ostare a una nuova concessione del beneficio se, cumulata, supera i limiti di legge.
  • Il giudice che concede o verifica la sospensione deve acquisire i fascicoli precedenti e il casellario: la mancanza di annotazioni nel certificato non impedisce che, una volta emersa documentalmente l'esistenza di precedenti sospensioni non conosciute dal giudice originario, si proceda alla revoca.
  • La revoca ex art.168, co.3 c.p. è uno strumento per correggere un 'vizio genetico' della concessione multiple della sospensione; non è soggetta a un limitato termine temporale quando la concessione è oggettivamente non spettante per reiterazione.
  • In caso di dubbi sulla estinzione per indulto o su altri effetti, occorre produrre prova documentale in sede impugnativa: mere allegazioni generiche non sono decisive.

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