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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32128/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado e accogliendo la proposta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena dell'imputato in tre anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella per venticinque anni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 c.p.p., lamentando il mancato rilievo di cause di proscioglimento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina di cui all'art. 628 c.p., sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuto il solo furto e contestando la maggiore pena applicata. Ha inoltre eccepito l'illegalità della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che, in presenza di concordato in appello, sono proponibili soltanto censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi di determinazione della pena che non si siano tradotti nell'illegalità della sanzione. Poiché la sentenza impugnata aveva dato atto dell'accordo delle parti e della congruità della pena, determinata nei termini concordati, i motivi sono stati ritenuti non consentiti dalla legge.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha escluso sia la ricorribilità delle censure relative al mancato proscioglimento e alla qualificazione giuridica del fatto, sia l'illegalità della pena, poiché la sanzione era stata determinata secondo i termini dell'accordo raggiunto dalle parti nel concordato in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello è ricorribile per cassazione soltanto per censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    condizioni di proscioglimento

    Nel giudizio definito mediante concordato in appello non sono ammissibili doglianze concernenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.

  • art. 125 c.p.p.

    La deduzione di violazione dell'obbligo di motivazione non è stata ritenuta proponibile in relazione alla sentenza emessa a seguito di concordato in appello, nei limiti in cui la censura riguardi profili diversi da quelli consentiti.

  • art. 628 c.p.

    La contestazione della sussistenza del delitto di rapina e della sua qualificazione rispetto al furto è stata ritenuta inammissibile perché riferita a un motivo non proponibile dopo il concordato in appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per contestare la formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero oppure la difformità della sentenza rispetto al contenuto concordato.
  • Dopo la definizione del giudizio mediante concordato in appello, sono inammissibili le censure relative ai motivi rinunciati, alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e alla qualificazione giuridica del fatto, salvo che la doglianza riguardi uno dei profili specificamente consentiti.
  • Le contestazioni sulla determinazione della pena formulate contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. sono inammissibili se non dimostrano che la sanzione sia illegale, cioè estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Non sussiste illegalità della pena quando la sentenza pronunciata a seguito di concordato applica la pena nei termini esatti dell'accordo prospettato dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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