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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20378/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rotunno ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce. Il difensore ha contestato che l'appello fosse stato correttamente accompagnato da procura speciale per impugnare e dall'elezione/dichiarazione di domicilio, producendo la stampa della PEC del 20/12/2023 e il documento intitolato "Nomina a difensore di fiducia e conferimento procura speciale". La Corte d'appello aveva ritenuto la mancata produzione di un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza (ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 150/2022) e aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello. La difesa ha altresì sostenuto che il giudizio si era svolto con rito abbreviato e che, avendo il difensore procura speciale, l'imputato doveva ritenersi presente ex lege, con conseguente diversa applicazione delle regole sul mandato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile, alla impugnazione proposta il 20/12/2023, la disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022 (art. 581, comma 1-quater) e la giurisprudenza che richiede che il mandato specifico ad impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio siano successivi alla pronuncia della sentenza impugnata. Dai documenti prodotti risultava invece che il mandato allegato era datato 03/05/2021, quindi anteriore alla sentenza del 12/12/2023; la Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'eccezione relativa al rito abbreviato perché non risultava che il giudizio fosse stato definito su richiesta del difensore munito di procura speciale (si era invece concordata l'acquisizione di atti d'indagine). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte ricorda che la disposizione, introdotta dal d.lgs. 150/2022 e poi abrogata, imponeva un onere di collaborazione dell'imputato: doveva essere depositata insieme all'atto di impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio; la giurisprudenza ritiene applicabile la disciplina alle impugnazioni presentate fino al 24/08/2024

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater

    con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte applica il comma 1-quater (come modificato dal d.lgs. 150/2022) alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della riforma e fino alla data di efficacia delle successive modifiche, richiedendo che il mandato specifico sia successivo alla sentenza impugnata

  • d.lgs. 150/2022

    Ha introdotto le modifiche all'art. 581 (commi 1-ter e 1-quater) che aumentano gli oneri formali per l'impugnazione proposta dall'imputato assente; tali modifiche sono applicate alle impugnazioni presentate fino al 24/08/2024 secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. e modificato il regime del comma 1-quater; la sentenza ricorda che non è stata prevista una norma transitoria e che la disciplina precedente continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024

  • art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro giurisprudenziale: quando il rito abbreviato è stato richiesto dal difensore munito di procura speciale, l'imputato è considerato 'presente' ex lege e quindi non si applicano gli oneri del comma 1-quater; tuttavia detta deroga opera solo se risulta che il rito abbreviato è stato effettivamente richiesto con procura speciale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna dell'imputato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, qui applicata nella misura di euro 3.000,00

  • art. 11 delle preleggi

    Principio temporale di applicazione della legge: per determinare la disciplina applicabile occorre riferirsi al momento dell'impugnazione (data di deposito/presentazione dell'atto), non al momento della decisione; la Corte lo utilizza per stabilire quale versione normativa fosse applicabile all'impugnazione proposta il 20/12/2023

  • art. 571, 438, 546 cod. proc. pen. (richiamati nel ricorso)

    Articoli richiamati dalla difesa in motivazione come norme rilevanti per la validità degli atti e per la procedura di impugnazione; la Corte, però, ha deciso sulla base delle specifiche disposizioni sull'impugnazione dell'imputato assente (art. 581 e connessi) e sulla ricostruzione fattuale relativa alla data del mandato

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di deposito/presentazione dell'atto di impugnazione: la disciplina applicabile si determina in base al momento dell'impugnazione (art. 11 preleggi).
  • Negli appelli proposti da imputato assente, allegare un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, salvo che non operi una deroga (es. presenza ex lege per rito abbreviato richiesto con procura speciale).
  • Se si eccepisce il rito abbreviato come causa di 'presenza' ex lege, assicurarsi che risulti chiaramente dagli atti che il rito abbreviato sia stato richiesto dal difensore munito di procura speciale; semplici accordi per acquisire atti d'indagine non sono equivalenti.
  • Conservare e produrre prove certe della trasmissione degli atti (PEC, ricevute di consegna) ma tenere presente che la Corte può ritenere decisive la data e il contenuto formale dei documenti allegati al fascicolo; in caso di omissione in cancelleria intervenire tempestivamente per integrazione o richiesta di verbalizzazione dell'avvenuta produzione.
  • In caso di inammissibilità per oneri formali, sono possibili sanzioni pecuniarie (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.); valutare con attenzione la correttezza formale del materiale prima del deposito.
  • Tenere conto delle modifiche legislative e delle relative decorrenze: dopo interventi normativi (es. d.lgs. 150/2022, legge n.114/2024) verificare quale testo sia applicabile alla data concreta dell'impugnazione.

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