Cassazione Penale, Ordinanza n. 10629/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per due reati. Con il primo motivo ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per truffa, sostenendo che mancasse il necessario coinvolgimento di più persone e che, quindi, la fattispecie non fosse integrata. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione del giudizio di responsabilità per il reato di sostituzione di persona, ma senza indicare in modo specifico gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura. La Corte osserva inoltre, in fatto, che l'imputato avrebbe utilizzato le generalità e la carta di identità di un altro soggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e non specifici: il primo si limitava a riproporre doglianze già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; il secondo non rispettava i requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava con precisione gli elementi su cui si fondava la censura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del delitto di truffa oggetto del primo motivo di ricorso.
Richiamato come norma incriminatrice del delitto di sostituzione di persona oggetto del secondo motivo di ricorso.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo indica come parametro di specificità del motivo di ricorso, la cui mancanza rende la censura generica e inidonea a consentire il controllo del giudice dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo che si limiti a riprodurre le doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito è inammissibile quando non contenga una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- La censura contro la motivazione della sentenza deve indicare in modo chiaro e puntuale gli elementi di fatto o di diritto posti a base del rilievo, altrimenti è generica e non consente alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. richiede motivi specifici e non meramente apparenti; la mancanza di specificità comporta la declaratoria di inammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende secondo quanto disposto dalla Corte.
Come è indicizzato
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