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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12673/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato continuato di sostituzione di persona (apertura e uso di un profilo Facebook falso a nome della parte offesa per inviare messaggi diffamatori e minatori). La ricorrente deduceva: violazione di norme sostanziali e processuali, travisamento della prova e vizio di motivazione; e, in particolare, censurava l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei messaggi di incerta provenienza, la prescrizione dei fatti (fatti riferiti al 2010), il diniego delle circostanze attenuanti (giovane età, inesistenza di precedenti, provocazione derivante da un episodio di aggressione fisica/verbale) e l'omessa applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. per tenuità del fatto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio (Corte d'appello) avesse adempiuto alle indicazioni della Cassazione precedentemente annullante, fornendo motivazione adeguata e un percorso argomentativo coerente: ha precisato la protrazione della condotta fino al febbraio 2014 (escludendo la prescrizione), ha valorizzato le dichiarazioni della testimone Angelica Di Pietro corroborate da screenshot WhatsApp che riconducevano i contatti alla ricorrente, e ha richiamato il movente (gelosia) e la reiterazione del comportamento come elementi ostativi all'applicazione delle attenuanti generiche e della causa di improcedibilità per tenuità. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma processuale richiamata per la trattazione scritta del ricorso; usata come riferimento procedurale per il rito di cognizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di improcedibilità per tenuità: la condotta è stata ritenuta protratta nel tempo, non episodica e di non marginale offensività, per cui non ricorrono i presupposti dell'art. 131-bis.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione degli elementi rilevanti per la concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena; i giudici di merito hanno motivato il diniego delle attenuanti facendo riferimento alla gravità, durata e pervicacia della condotta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese e per il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, in assenza di colpa grave nella proposizione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per valutare la responsabilità della parte nella proposizione del ricorso e per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla una sentenza per carenze motivazionali, il giudice del rinvio deve riesaminare l'intera causa e fornire una motivazione articolata e razionalmente coerente per evitare nuova cassazione.
  • Dichiarazioni testimoniali e messaggi informatici (chat, screenshot) possono costituire un compendio indiziario valido se vi è riscontro incrociato e elementi di corroborazione che collegano inequivocabilmente la condotta all'imputato.
  • Messaggi provenienti da account anonimi o falsi hanno valore probatorio limitato se non sono adeguatamente identificati o corroborati da altri elementi di prova; la loro valutazione richiede cautela e motivazione esplicita.
  • La prescrizione va valutata sulla base degli ultimi atti rilevanti: se la condotta si protrae nel tempo (es. invio di messaggi fino a data recente), il termine prescrizionale potrebbe non essere maturato.
  • Il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche è valutazione di merito: la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica; il giudice può basarsi su uno o pochi elementi dell'art. 133 cod. pen. purché adeguatamente motivati.
  • La causa di improcedibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede che il fatto sia episodico e di scarsa offensività; la reiterazione e la pervicacia escludono in radice tale causa.
  • In un ricorso per cassazione è essenziale il principio di autosufficienza: censure generiche senza allegazione o completa trascrizione degli atti richiamati risultano, di norma, inammissibili.

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