Cassazione Civile, Ordinanza n. 31236/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente avverso l'estratto di ruolo e le cartelle. Le spese dell'intero processo sono state compensate in ragione della sopravvenienza del decisum delle Sezioni Unite nel corso del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo e delle cartelle sottese. Il giudice d'appello aveva riformato o comunque definito la lite in relazione a tale impugnazione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza impugnata per mancanza di una motivazione comprensibile. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che ha chiarito il regime di impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle non notificate o invalidamente notificate alla luce dell'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito nella l. n. 215 del 2021, che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte ha quindi applicato tale sopravvenienza per valutare la causa e il ricorso.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio in relazione a procedura di appalto, verifiche ex art. 48-bis o perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021
La norma, secondo le Sezioni Unite richiamate dalla Corte, si applica ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
È richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio idoneo a fondare l'impugnazione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, connessa alle verifiche sui pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
Le questioni di legittimità costituzionale riferite alla disciplina sono state ritenute manifestamente infondate dalle Sezioni Unite richiamate.
art. 6 CEDU
Richiamato, via art. 117 Cost., tra i parametri rispetto ai quali le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato, via art. 117 Cost., tra i parametri rispetto ai quali le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate.
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la tutela immediata è ammessa solo nelle ipotesi tipizzate dalla legge, quando il debitore dimostri un pregiudizio concreto e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo o dalla cartella non/notificata invalidamente.
- La sopravvenienza di una pronuncia delle Sezioni Unite che risolve la questione decisiva del giudizio deve essere considerata dal giudice di legittimità anche nei processi pendenti, potendo comportare la cassazione della decisione impugnata e la decisione nel merito senza rinvio.
- Quando la disciplina sopravvenuta chiarisce l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'azione, il giudice può definire la causa direttamente, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- La sopravvenienza giurisprudenziale che incide sull'esito della lite può giustificare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio.
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