Cassazione Penale, Sentenza n. 10720/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la detenzione domiciliare concessa a Daniele Serafini con provvedimento del 16/11/2021 per plurime violazioni delle prescrizioni della misura alternativa, culminate in una denuncia per evasione nell'agosto 2022. Serafini ha impugnato l'ordinanza in Cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art.108 c.p.p. per il mancato rinvio a difesa richiesto dal nuovo difensore nominato in udienza del 2/9/2022, ritenendo che il Tribunale non abbia concesso il tempo necessario; (2) vizio di motivazione nella valutazione delle violazioni contestate, allegando fotografie dello stato dei luoghi per contestare la ricostruzione fattuale del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la nullità relativa alla mancata concessione del termine a difesa (art.108 c.p.p.) sia una nullità a regime intermedio che va eccepita a pena di decadenza entro i termini di cui all'art.182, comma 2, c.p.p.; dal verbale d'udienza è emerso che il difensore presente non aveva eccepito tempestivamente la nullità, dunque il motivo non poteva essere sollevato per la prima volta in Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha escluso che si tratti di un vizio di motivazione sindacabile in Cassazione: il ricorrente chiedeva una diversa valutazione degli elementi di fatto già adeguatamente esaminati dal Tribunale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. (applicando anche i principi richiamati dalla Corte costituzionale, sentenza n.186/2000, sui profili di colpa dell'impugnazione).
Norme richiamate
Riferito al termine a difesa; la mancata concessione genera una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dal difensore presente, a pena di decadenza.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine entro il quale devono essere eccepite le nullità relative all'assistenza del difensore; qui usato per spiegare la decadenza dal far valere la nullità in Cassazione se non sollevata in udienza.
art. 51-ter, comma 2, Ord. pen.
Richiamato dal Tribunale a giustificazione della necessità di concludere celermente il procedimento di revoca della misura alternativa; giustifica il diniego di rinvio per esigenze di tempi previsti dalla disciplina delle misure alternative.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa correlati all'impugnazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata ai fini della limitazione della riproduzione dei motivi in cassazione; utilizzata per sintetizzare i motivi nei limiti necessari alla decisione.
Massime di principio
- La mancata concessione del termine a difesa (art.108 c.p.p.) è eccepibile solo tempestivamente: il difensore presente deve sollevare l'eccezione in udienza o si incorre in decadenza ai sensi dell'art.182 c.p.p.; non è ammesso sollevare la nullità per la prima volta in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione degli elementi di fatto: i giudizi di merito e la valutazione della prova sono sindacabili limitatamente ai vizi di motivazione che appaiano illogici o contraddittori; una diversa interpretazione dei fatti già motivata dal giudice di merito è inammissibile.
- Il tribunale può negare rinvii richiesti dal difensore per esigenze di celerità della procedura, specialmente quando la normativa sulle misure alternative impone termini stringenti (es. art.51-ter Ord. pen.); il bilanciamento tra diritto di difesa e necessità di rapidità deve però essere valutato caso per caso.
- In caso di revoca di una misura alternativa per violazioni ripetute e pericolosità dimostrata (anche con denuncia per evasione), il rischio di revoca è elevato: le fotografie o altra prova documentale devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo dal giudice di merito.
- Impugnazioni manifestamente infondate o tardive possono comportare non solo condanna alle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nell'impugnazione.
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