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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14082/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'azione di ripetizione di indebito proposta dall'amministrazione per recuperare somme che assumeva pagate non dovute, collegate secondo quanto emerge dal ricorso a un pagamento effettuato in favore di un agente della riscossione nell'ambito di una procedura esecutiva. La Corte d'appello aveva respinto il gravame del privato contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell'amministrazione. In cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi: 1) nullità della sentenza per mancata lettura e deposito in udienza del dispositivo, invocando l'art. 429 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 409 c.p.c. per mancato rilievo dell'incompetenza funzionale del giudice del lavoro, assumendo che il credito dell'amministrazione derivasse da vicenda esecutiva e non dal rapporto di lavoro; 3) violazione dell'art. 2719 c.c. per mancato esame del disconoscimento di copie documentali prodotte dalla difesa erariale; 4) e 5) violazione dell'art. 2033 c.c., lamentando che la pretesa restitutoria fosse stata ritenuta fondata in modo generico e che avrebbe potuto essere fatta valere l'insussistenza dell'obbligazione in sede esecutiva; 6) e 7) omesso esame di fatti risultanti da documenti di controparte e ulteriore violazione dell'art. 2033 c.c., quanto alla quantificazione dell'indebito e alla decorrenza degli interessi; 8) violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e omesso esame di fatti, sostenendo che l'amministrazione non aveva opposto l'ordinanza conclusiva del procedimento esecutivo e che si sarebbe formato giudicato sostanziale sul credito azionato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso si limitava a un riferimento generico a un indebito collegato a una procedura esecutiva, senza fornire una ricostruzione chiara dell'origine della controversia, delle posizioni delle parti, dello svolgimento del processo e delle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 429 c.p.c.

    La censura è stata solo prospettata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di esposizione sommaria dei fatti.

  • art. 409 c.p.c.

    La censura è stata solo prospettata dal ricorrente; non vi è decisione sul merito per inammissibilità del ricorso.

  • art. 2719 c.c.

    La censura documentale è stata solo prospettata; la Corte non la esamina per il vizio preliminare del ricorso.

  • art. 2033 c.c.

    Le doglianze sull'indebito oggettivo e sulla sua quantificazione non vengono esaminate perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • artt. 615 e 617 c.p.c.

    Le censure in tema di opposizioni esecutive e giudicato non vengono valutate nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo chiaro e sintetico, tale da consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto della controversia, svolgimento del processo e posizioni delle parti senza ricorrere ad atti esterni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata l'inammissibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un'esposizione sommaria ma completa e intellegibile dei fatti di causa, delle domande, delle difese, dello svolgimento del processo e della decisione impugnata, perché la Corte deve poter comprendere la controversia dal solo ricorso.
  • Il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma uno strumento indispensabile per permettere il controllo di legittimità sui motivi di ricorso.
  • In mancanza di una chiara ricostruzione dell'origine dell'asserito indebito e della vicenda processuale, la Corte non può scrutinare nel merito censure che presuppongono la conoscenza dei fatti allegati e delle decisioni di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente resta soccombente anche ai fini delle spese e, ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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