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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37829/2025 del 20/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, accogliendo l'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, aveva imposto a Torres la custodia cautelare in carcere (aggravamento rispetto agli arresti domiciliari) per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis c.p. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: (i) contestata ammissibilità dell'appello del pubblico ministero (si sarebbe fatto eccessivo richiamo alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. senza affrontare gli argomenti del GIP); (ii) contraddittorietà rispetto alla valutazione di riesame che aveva ritenuto adeguati gli arresti domiciliari; (iii) mancata considerazione degli elementi che avrebbero potuto superare la presunzione della gravità e giustificare la carcerazione (incensuratezza, presunti rapporti non significativi con gli altri indagati, modalità dell'azione contestata).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: il Tribunale aveva rilevato che l'appello del pubblico ministero conteneva motivazioni puntuali sul concreto ed attuale pericolo cautelare e sulla partecipazione attiva del Torres nella vicenda estorsiva (in particolare la precedente comunicazione ai correi e una conversazione registrata del 10/08/2022), elementi che giustificavano l'aggravamento a custodia cautelare in carcere. Si è inoltre osservato che la precedente valutazione del Tribunale in sede di riesame aveva riguardato solo l'appello della difesa e non l'impugnazione del pubblico ministero, per cui l'aggravamento è stato deciso legittimamente quando l'appello del P.M. è stato esaminato. Per questi motivi si è ritenuto che le doglianze configurassero una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in questa sede. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La fattispecie di estorsione è stata valutata nel contesto dell'aggravante di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari indicassero un'azione orientata ad alimentare la presenza mafiosa sul territorio, giustificando il trattamento cautelare più grave.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione alla presunzione relativa evocata nella discussione sull'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero; la Corte ha ritenuto che il PM avesse fornito specifiche e concrete ragioni idonee a superare le obiezioni mosse dal difensore e dal GIP.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate come fondamento procedurale per lo svolgimento del procedimento in contraddittorio scritto senza udienza e per l'assenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e per irrogare la sanzione pecuniaria (equo commisurato) alla Cassa delle ammende per la determinazione dell'inammissibilità con profili di colpa.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (formalità esecutive previste dal regolamento di esecuzione).

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può proporre appello cautelare: perché sia ritenuto ammissibile non basta un richiamo generico alla presunzione normativa; è necessario indicare ragioni concrete e specifiche circa il pericolo cautelare e gli elementi che giustificano l'aggravamento della misura.
  • La Corte non ammette in questa sede (di legittimità sull'ammissibilità) una rinnovata valutazione del merito probatorio quando la decisione di merito del giudice sia motivata logicamente e coerentemente con gli elementi raccolti: le censure che chiedono la rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova sono normalmente inammissibili.
  • Se in sede di riesame precedente il Tribunale ha valutato solo l'appello della difesa, esso non poteva modificare la misura in funzione di un appello del pubblico ministero non ancora proposto; l'aggravamento è legittimo se deciso quando e perché l'appello del PM è stato effettivamente esaminato.
  • La presenza di elementi concreti che dimostrino un ruolo attivo del soggetto nelle dinamiche estorsive (es. conversazioni registrate, comunicazioni ai correi, comportamento volto a rafforzare l'influenza di un sodalizio) può giustificare il ricorso alla misura cautelare più afflittiva, specialmente se connessa ad aggravanti di tipo mafioso.
  • Ricorsi che risultino manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la valutazione preventiva della fondatezza delle censure è importante per la difesa.

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