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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3083/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza in relazione alle statuizioni civili e alla pena accessoria. Contestavano che, a seguito della riqualificazione del fatto (art. 319‑quater c.p.), il reato risultasse estinto per prescrizione già prima della sentenza di primo grado (prescrizione intervenuta il 28/03/2022 rispetto alla sentenza del 17/05/2022) e quindi le statuizioni civili adottate in primo grado dovevano essere revocate ex art. 578 c.p.p. Inoltre deducevano l'erronea applicazione dell'art. 317‑bis c.p. (interdizione perpetua dai pubblici uffici) perché, alla data della consumazione del fatto (19/02/2014), la norma non prevedeva l'accessorio nella forma poi modificata dalla legge n. 3/2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per quanto riguarda le statuizioni civili: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, eliminandole perché la causa estintiva (prescrizione del reato riqualificato) era maturata anteriormente alla sentenza di primo grado. Sul punto ha richiamato il principio secondo cui il giudice di appello che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili contenute in quella sentenza. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati. Quanto alla pena accessoria (interdizione perpetua), la Corte ha rilevato che essa è travolta dalla declaratoria di prescrizione del reato che coinvolge la pena principale e accessoria; in definitiva la pronuncia di cassazione ha disposto l'annullamento solo delle statuizioni civili e ha negato la riforma degli altri profili impugnati. Per effetto dell'accoglimento parziale (solo in ordine alle statuizioni civili) non è stata disposta la liquidazione delle spese processuali in questa fase a favore delle parti civili (principio della soccombenza).

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Disciplina la decisione sugli effetti civili: se il giudice d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione e valuta che la causa estintiva sia maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per la statuizione di responsabilità civile in sentenza penale; la Cassazione ha richiamato che la statuizione civile presuppone una condanna valida, che viene meno se il reato è estinto prima della sentenza di primo grado.

  • art. 317‑bis cod. pen.

    Norma che prevede pene accessorie (tra cui l'interdizione dai pubblici uffici) per reati contro la pubblica amministrazione; la difesa ha sostenuto la non applicabilità retroattiva nella parte estensiva introdotta dalla legge n. 3/2019 alla data del fatto (2014). La Corte ha osservato che le pene accessorie sono travolte dalla declaratoria di prescrizione del reato principale quando questa interviene.

  • art. 319‑quater cod. pen.

    Articolo oggetto di riqualificazione del fatto: la riqualificazione ha inciso sul termine di prescrizione e quindi sull'effetto estintivo intervenuto prima della sentenza di primo grado.

  • Legge n. 3 del 09/01/2019

    Ha modificato l'art. 317‑bis ampliandone la portata sanzionatoria; la questione della decorrenza/retroattività delle modifiche è stata dedotta dalla difesa ma la Corte ha richiesto la verifica della incidenza della prescrizione sul complesso delle pene.

  • Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022 (giurisprudenza)

    Principio consolidato richiamato: quando il giudice di appello dichiara che la causa estintiva della responsabilità penale è maturata prima della sentenza di primo grado, le statuizioni civili contenute in quella sentenza devono essere revocate.

Massime di principio

  • Se in appello il reato viene riqualificato e la prescrizione del nuovo reato è intervenuta prima della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve revocare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado (art. 578 c.p.p.).
  • La statuizione di responsabilità civile in una sentenza penale presuppone una condanna non già successivamente annullata o estinta prima della pronuncia: l'estinzione del reato prima della sentenza di primo grado estingue anche le conseguenze civili adottate in quella sentenza.
  • Le pene accessorie sono connesse alla pena principale e possono risultare prive di efficacia se la pena principale è estinta per prescrizione; occorre verificare l'effetto della prescrizione sull'intero compendio sanzionatorio.
  • Quando una norma che introduce o amplia una pena accessoria è entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto, va valutata con attenzione la sua applicabilità rispetto al principio di irretroattività delle norme penali più gravose.
  • In cassazione, l'accoglimento parziale del ricorso (es. solo sulle statuizioni civili) comporta l'annullamento limitato e non necessariamente la riforma di tutte le statuizioni penali; la decisione sui costi segue il principio della soccombenza per la parte accolta.

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