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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07110/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da un cliente nei confronti dell'intermediario presso cui operava un promotore finanziario, assunto aver disposto indebitamente delle somme affidategli dal cliente mediante l'apertura di un deposito. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e condannato la banca al risarcimento; la Corte d'appello aveva confermato l'impostazione di fondo, correggendo solo la decorrenza di interessi e rivalutazione e pronunciandosi sul gravame incidentale del cliente. In cassazione la banca ha proposto cinque motivi: violazione dell'art. 444 c.p.p. e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza valorizzato la sentenza penale di patteggiamento del promotore e un quadro probatorio presuntivo, gravando ingiustamente la banca della prova contraria; omessa pronuncia o difetto di motivazione sulla considerazione di alcuni prelievi ritenuti autografi dal consulente o non contestati; ulteriore omessa pronuncia o omesso esame di tali operazioni; erronea liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di prova del pregiudizio. Il cliente ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: contestazione della decorrenza degli accessori sul danno; omessa pronuncia sulle spese stragiudiziali; altro motivo poi assorbito. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi della banca, osservando che la sentenza di patteggiamento è elemento liberamente valutabile dal giudice civile, che il decisum di merito si fondava su un consistente compendio indiziario idoneo a integrare prova presuntiva e che le censure tendevano a un nuovo apprezzamento del fatto estraneo al giudizio di legittimità; ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul danno non patrimoniale perché la liquidazione discende dai fatti risarcibili ai sensi dell'art. 185 c.p. Quanto al ricorso incidentale, ha respinto il primo motivo sugli accessori, ma ha accolto il secondo per omessa pronuncia della Corte d'appello sulla domanda relativa alle spese stragiudiziali, cassando la sentenza nei limiti di tale motivo e rinviando alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione; il terzo motivo incidentale è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso principale della banca, dichiarandolo inammissibile; ha respinto il primo motivo del ricorso incidentale del cliente, ha accolto il secondo motivo per omessa pronuncia sulle spese stragiudiziali e ha dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento non ha efficacia vincolante nel processo civile, ma può essere comunque valutata come elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice civile.

  • art. 2697 c.c.

    La regola sull'onere della prova non è violata quando la decisione di merito si fonda su un compendio indiziario idoneo a integrare prova presuntiva; incombe alla parte onerata della prova contraria allegare e provare fatti contrari.

  • art. 112 c.p.c.

    Vi è omessa pronuncia quando il giudice non si esprime su una domanda o eccezione ritualmente proposta e non la disattende neppure implicitamente in modo logicamente incompatibile con la decisione adottata.

  • art. 185 c.p.

    Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto quando derivi da un fatto costituente reato, secondo gli effetti risarcitori previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte segnala i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente principale, ove dovuto.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento del responsabile non è inutilizzabile nel giudizio civile: pur non avendo efficacia vincolante, può essere apprezzata dal giudice come indizio o elemento di prova insieme agli altri risultanti istruttori.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su un compendio di indizi univoci e convergenti, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile se in realtà mira a contestare la valutazione del materiale probatorio e non il riparto formale dell'onere della prova.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova lettura delle prove o delle risultanze tecniche: le censure che richiedono un diverso apprezzamento del fatto sono estranee al sindacato di legittimità.
  • L'omessa pronuncia sussiste solo se la domanda o eccezione devoluta al giudice di appello non riceve alcuna decisione, nemmeno implicita; non basta che il giudice non la menzioni espressamente se la sua soluzione è logicamente incompatibile con la motivazione adottata.
  • Il danno non patrimoniale può essere liquidato quando trovi titolo in un fatto di reato e sia coerente con l'accertamento compiuto nel giudizio di merito; la doglianza che ne contesti l'esistenza deve confrontarsi con tale base normativa e fattuale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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