Cassazione Penale, Sentenza n. 18350/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la forma attenuata dell'art. 648, comma 2, c.p. (ricezione di un assegno da carnet smarrito, valore euro 780) e rideterminato le pene. Due censure: 1) nullità del decreto di citazione per omissione dell'avviso sulla facoltà di chiedere la messa alla prova (art. 168-bis c.p.); 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione che, pur riconoscendo l'attenuante della particolare tenuità, aveva escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo non esiguo il pericolo/danno derivante dall'utilizzazione dell'assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto la censura reiterativa e priva di rilievo: l'omissione dell'avviso sulla messa alla prova non determina nullità del decreto di citazione né pregiudizio irreparabile, e comunque la nullità sarebbe stata sanata per mancata tempestiva eccezione. Sul secondo motivo ha confermato che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p. non comporta automaticamente l'esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, essendo necessario un giudizio complessivo ai sensi dell'art. 133 c.p.; la Corte territoriale aveva correttamente valutato che il pericolo/danno non era esiguo e che non ricorrevano i presupposti della causa di non punibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riconosciuta applicabile in sede d'appello la fattispecie attenuata della ricettazione per la modesta entità dell'assegno, ma detta attenuante non determina automaticamente la non punibilità.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e non opera automaticamente per il solo riconoscimento di un'attenuante; occorre verificare tutte le circostanze ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Indicati i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) che devono essere considerati congiuntamente per valutare la tenuità e l'eventuale esclusione della punibilità.
Norma che disciplina la messa alla prova: la mancata indicazione dell'avviso relativo alla facoltà di richiederla nel decreto di citazione non è considerata causa di nullità per la giurisprudenza di legittimità.
Non prevede espressamente la nullità del decreto di citazione per l'omissione dell'avviso sulla messa alla prova; l'omissione non è funzionale all'esercizio del diritto di difesa tale da determinare nullità.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Violazione di norme procedurali previste a pena di nullità invocata come motivo di ricorso, ma ritenuta infondata nel caso concreto.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per responsabilità colposa; applicata per euro 3.000.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata la procedura speciale adottata per l'esame del ricorso in materia penale per il periodo normativo di riferimento.
Cost., artt. 3, 24, comma 2, e 111
Citate nelle discussioni sulla compatibilità della mancata previsione dell'avviso con i diritti costituzionali; la Corte ha ritenuto che l'omissione non leda tali diritti in modo da comportare nullità.
Massime di principio
- L'omissione nel decreto di citazione dell'avviso sulla facoltà di chiedere la messa alla prova non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: la giurisprudenza richiede che sia dimostrato un pregiudizio irreparabile per le prerogative difensive.
- Il riconoscimento di un'attenuante (es. particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 648, comma 2) non comporta automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis: va compiuta una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133 c.p. sulle modalità della condotta, sul grado di colpevolezza e sull'entità del danno o del pericolo.
- Per valutare l'eventuale non punibilità per particolare tenuità occorre considerare anche elementi quali la natura del bene offeso e i rischi derivanti dall'utilizzo del bene ottenuto (es. titoli di credito), oltre alla personalità dell'imputato e alla abitualità della condotta.
- Motivi già valutati e rigettati nei gradi precedenti possono essere dichiarati irricevibili o ripetitivi in Cassazione; è importante sollevare tempestivamente eccezioni procedurali nei termini processuali.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o colpevole, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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