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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27376/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia trae origine da una precedente condanna dell'istituto di credito al risarcimento del danno in favore di investitori che avevano acquistato obbligazioni emesse dallo Stato argentino tramite la banca, ritenuta intermediaria inadempiente per alcuni ordini di acquisto. La banca aveva poi proposto revocazione della sentenza d'appello che l'aveva condannata, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione anche sul presunto fatto notorio che i titoli argentini avessero un valore di mercato pari al 28-30% del nominale. In Cassazione la banca ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 115, comma 2, e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la revocazione fosse ammissibile quando l'impugnazione mira a dimostrare la non verità del fatto notorio valorizzato dal giudice; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando il modo in cui la Corte d'appello aveva combinato fatti allegati, non contestazione e fatto notorio, e sostenendo che il notorio rende irrilevante ogni valutazione delle prove di parte; 3) violazione degli artt. 395 e 402 c.p.c., affermando che nel giudizio di revocazione, una volta aperta la fase rescissoria, è possibile e naturale una nuova attività istruttoria, inclusa una consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato che, nelle more del giudizio, con sentenza Cass. 16 febbraio 2022, n. 5122, era già stata annullata la sentenza d'appello originaria oggetto di revocazione, proprio in relazione al tema della asserita notorietà del valore dei titoli. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva respinto la revocazione, per carenza di interesse a una ulteriore pronuncia di legittimità. Le spese sono state compensate, poiché la soccombenza è derivata da una circostanza sopravvenuta, e la Corte ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la disciplina del fatto notorio e per sostenere che la sua esistenza o inesistenza incide sulla valutazione del materiale probatorio; la Corte di merito aveva escluso che il suo uso potesse integrare errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È la norma invocata per la revocazione per errore di fatto; la sentenza osserva che il ricorso contro il rigetto della revocazione diviene privo di interesse se la sentenza revocanda è già stata annullata.

  • art. 402 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che nella fase rescissoria della revocazione è consentita una nuova istruttoria e quindi anche una consulenza tecnica.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per la sopravvenienza che ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la revocazione per errore di fatto è inammissibile per difetto di interesse se, nelle more, la sentenza originariamente impugnata in revocazione è già stata cassata o annullata.
  • L'interesse a una pronuncia di legittimità deve sussistere al momento della decisione; una sopravvenienza che renda inutile l'esame del ricorso ne comporta l'inammissibilità.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una circostanza sopravvenuta alla proposizione dell'impugnazione, le spese possono essere compensate e non ricorre automaticamente il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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