Cassazione Civile, Ordinanza n. 16892/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un trasferimento immobiliare realizzato, secondo la prospettazione attorea, per consentire il reperimento di un mutuo destinato alla ristrutturazione del bene. Il venditore sosteneva che l'acquirente, pur avendo ricevuto il prezzo e avendo una delega a operare sul conto corrente del venditore, avesse utilizzato parte delle somme per finalità personali o comunque diverse da quelle concordate, nonché che si fosse poi rifiutata di ritrasferire il bene o di cederlo a terzi. In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande di annullamento per incapacità naturale o dolo, di rescissione e di risarcimento, accogliendo solo la domanda di restituzione di somme prelevate dal conto. In appello entrambe le parti impugnavano. La Corte d'appello respingeva la rescissione ultra dimidium e riteneva non provato il pactum fiduciae sul ritrasferimento dell'immobile; confermava inoltre la condanna alla restituzione di euro 33.038,86 per prelievi dal conto, ritenuti non giustificati o comunque non provati come dovuti. In cassazione la delegata/acquirente proponeva tre motivi: con il primo contestava la condanna restitutoria sostenendo che la delega ad operare sul conto e il mandato sottostante giustificassero i prelievi e rendessero infondata la pretesa ex art. 2033 c.c.; con il secondo deduceva che i prelievi erano giustificati dall'esistenza di propri crediti verso il venditore, lamentando omessa considerazione di atti e ammissioni; con il terzo censurava la statuizione sulle spese. Il venditore, a sua volta, aveva proposto ricorso successivo, poi qualificato come incidentale, ma notificato e depositato tardivamente rispetto al termine previsto dopo il ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del venditore perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, applicando il regime del deposito del ricorso incidentale previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. nel testo vigente. Ha poi rigettato il ricorso principale della parte acquirente/delegata: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la delega sul conto non autorizza a disporne liberamente né ad appropriarsi delle somme, ma solo ad agire nei limiti del mandato sottostante; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello; il terzo è stato respinto poiché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione nei limiti indicati. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
dal momento della legale conoscenza della sentenza decorre il termine breve per impugnare
si applica il principio di unicità del processo di impugnazione; il ricorso successivo si converte in ricorso incidentale
il ricorso incidentale va depositato entro il termine previsto; il deposito tardivo comporta inammissibilità
disciplina del ricorso incidentale nel giudizio di cassazione
azione di ripetizione dell'indebito non esclusa dalla mera delega ad operare sul conto quando i prelievi non siano giustificati
la delega sul conto va ricondotta al rapporto di mandato, che ne delimita i poteri
richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini dell'esito
richiamati a sostegno del secondo motivo, senza che la censura colpisse la ratio decidendi
richiamato a sostegno del secondo motivo, senza specifica attinenza alla motivazione impugnata
la regolazione delle spese segue la soccombenza, ma la liquidazione concreta resta discrezionale nei limiti di legge
la compensazione, e la sua misura, costituiscono potere discrezionale del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- La mera delega ad operare su un conto corrente non attribuisce al delegato un potere di disposizione pieno e indiscriminato sulle somme, ma va letta alla luce del sottostante rapporto di mandato e delle finalità concretamente autorizzate.
- Chi agisce per il recupero di somme prelevate da un conto deve provare l'assenza di giustificazione causale dei prelievi; la semplice esistenza della delega non basta a paralizzare la pretesa restitutoria.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se si fonda su una ricostruzione fattuale priva di specificità rispetto alle allegazioni originarie.
- La regolazione delle spese processuali, inclusa la compensazione totale o parziale nei limiti consentiti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da una motivazione non illogica e conforme al quadro normativo.
- Nel sistema vigente il ricorso successivo rispetto al ricorso principale, quando si converte in ricorso incidentale, deve essere depositato nel termine stabilito dall'art. 370 c.p.c.; il mancato rispetto di tale termine determina inammissibilità.
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