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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21208/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Perugia aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputata per truffa, riqualificando il fatto dall'originaria contestazione di truffa aggravata ai sensi dell'art. 643 c.p., e per minaccia aggravata. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione personalmente, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 640 e 612 c.p. Tuttavia il ricorso era sottoscritto dalla sola imputata con autenticazione della firma da parte di un avvocato non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti, in contrasto con il requisito di legittimazione formale per il ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte dell'imputato non è consentita, neppure se la firma sia autenticata da un avvocato cassazionista. Poiché nella specie il difensore autenticante non risultava iscritto all'albo speciale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice della truffa, in relazione alla quale era stata confermata la responsabilità penale

  • art. 643 c.p.

    richiamato quale originaria contestazione poi riqualificata in truffa dal giudice di merito

  • art. 612, comma 2, c.p.

    richiamato come base della contestazione di minaccia aggravata

  • art. 613 c.p.p.

    la Corte lo interpreta nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione

  • art. 625-bis c.p.p.

    menzionato come ricorso straordinario cui si applica il medesimo requisito di sottoscrizione da difensore cassazionista

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, qualunque sia il provvedimento impugnato, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La firma dell'imputato autenticata da un avvocato non iscritto all'albo speciale non sana il difetto di sottoscrizione richiesto dall'art. 613 c.p.p.; il requisito è quindi rigorosamente formale e non surrogabile.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto del requisito formale di sottoscrizione, la Corte può dichiararlo de plano e applicare la disciplina delle spese e della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
  • La regola sulla necessaria sottoscrizione da parte del difensore cassazionista opera anche per il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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