Cassazione Penale, Sentenza n. 42352/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari; il ricorrente deduceva elementi che avrebbero inciso sul permanere delle esigenze cautelari: lungo decorso del tempo dal fatto, stato di incensuratezza, svolgimento di attivita lavorativa autorizzata, perdita di legami con l'ambiente politico e lamentava disparita di trattamento rispetto a un coimputato al quale era stata revocata la misura.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile perche' generico e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che gli elementi addotti non costituissero novita rispetto ai precedenti provvedimenti e che il pericolo di reiterazione fosse fondato sul legame del ricorrente con un esponente mafioso, accertato nelle indagini. La presunta disparita di trattamento non e' stata accolta, atteso che la valutazione cautelare e' individuale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Indica la fattispecie associativa di tipo mafioso per la quale e' imputato il ricorrente; il collegamento con soggetti mafiosi e' ritenuto elemento idoneo a giustificare la persistenza del pericolo di reiterazione
La valutazione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di reiterazione, deve essere effettuata in relazione alla posizione e alla personalita' del singolo imputato; pertanto posizioni diverse fra coimputati possono giustificare regimi cautelari divergenti
art. 3 Cost.
La censura di violazione del principio di pari trattamento e' stata rigettata: la Corte ha ricordato che il trattamento diverso tra coindagati e' giustificabile quando la valutazione cautelare, individuale, evidenzi differenze nella posizione o nella pericolosita'
Ai fini della condanna per le spese e per la sanzione alla Cassa delle ammende, la norma e' stata applicata per irrogare una somma ritenuta equa a carico del ricorrente per la cause di inammissibilita' dipendenti da colpa
Massime di principio
- Gli elementi gia' esaminati nei provvedimenti cautelari precedenti non costituiscono, di per se', novita' idonee a ottenere la revoca della misura
- La valutazione delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di reiterazione e' necessariamente individuale: coimputati possono ricevere trattamenti difformi a seconda del contributo al reato e dei profili personali
- Il collegamento accertato con esponenti mafiosi e' un elemento di rilievo per sostenere la permanenza del pericolo di reiterazione e dunque la necessita' della misura cautelare
- Fattori come il decorso del tempo, l'incensuratezza, l'attivita' lavorativa e l'osservanza delle prescrizioni possono concorrere alla richiesta di revoca ma non sono automaticamente decisivi se non emergono elementi nuovi e specifici
- La mera revoca della misura a favore di un coimputato non produce automaticamente effetto analogo per gli altri: va valutata l'autonomia delle posizioni processuali
- Ricorsi vaghi o generici in materia cautelare sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; e' quindi necessario articolare e documentare elementi nuovi e rilevanti per la revisione della misura
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