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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06645/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando dunque la condanna già pronunciata nei confronti dei ricorrenti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due soggetti, già condannati dal Tribunale e con sentenza confermata dalla Corte d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che li aveva ritenuti responsabili di furto in abitazione aggravato e di una contravvenzione ex artt. 110 e 707 c.p., con irrogazione della pena di anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed euro 666,00 di multa. I motivi dedotti erano: per il primo ricorrente, vizio di motivazione sulla misura della pena e sua asserita eccessività; per il secondo, inosservanza di norme processuali per il mancato esame delle questioni di appello e violazione di legge sulla sussistenza del reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e in parte inammissibile perché non autosufficiente e, comunque, infondato, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata; ha inoltre osservato che la censura era nuova in cassazione, non essendo stata specificamente proposta in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura di omessa valutazione delle questioni di appello non può essere veicolata come violazione di norme processuali per nullità, e comunque era generica; quanto al reato ex art. 707 c.p., la Corte ha ribadito che è sufficiente il possesso o la immediata disponibilità degli strumenti atti allo scasso, gravando sull'imputato l'onere di fornire seria giustificazione della loro destinazione lecita, onere qui non assolto con doglianza specifica.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; l'assenza di indicazione puntuale degli elementi posti a base della censura comporta inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Non è consentito usare la deduzione di inosservanza di norme processuali a pena di nullità per aggirare i limiti posti ai motivi di ricorso in materia di motivazione e valutazione della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    I profili attinenti a omessa o illogica motivazione e alla valutazione del compendio probatorio vanno veicolati nei limiti propri di questa disposizione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    È inammissibile il motivo nuovo in cassazione se non dedotto in appello e non specificamente confrontato con i motivi di gravame o con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere esercitata secondo i criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve valorizzare gli elementi rilevanti indicati dalla norma.

  • art. 707 c.p.

    Per il reato di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli è sufficiente il possesso o la immediata disponibilità degli arnesi atti allo scasso, salvo seria giustificazione della loro destinazione lecita da parte dell'imputato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato in relazione alla contestazione formulata nel giudizio di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Non può essere utilizzato come veicolo per contestare in cassazione la valutazione degli elementi probatori oltre i limiti dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme agli altri articoli processuali per escludere che l'omessa o erronea valutazione della prova possa essere dedotta come nullità.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato come parametro motivazionale, ma la sua asserita violazione non può trasformare una censura di merito sulla prova in motivo di nullità.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: la censura generica, priva dell'indicazione degli elementi fattuali o argomentativi che la sorreggono, è inammissibile.
  • La doglianza che mira a contestare la valutazione delle prove non può essere surrettiziamente proposta come violazione di norme processuali a pena di nullità; occorre rispettare i limiti del vizio di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • La pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto, in modo congruo, degli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Non sono proponibili per la prima volta in cassazione censure che non siano state dedotte specificamente in appello, salvo il confronto puntuale con la sentenza impugnata e con i motivi di gravame.
  • Per la contravvenzione di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso è sufficiente il mero possesso o la immediata disponibilità degli strumenti; incombe all'imputato l'onere di fornire una seria giustificazione della loro lecita destinazione.
  • Se la sentenza di merito accerta la materiale disponibilità degli arnesi atti allo scasso, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale accertamento, altrimenti resta assertiva e generica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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