Cassazione Penale, Ordinanza n. 06645/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando dunque la condanna già pronunciata nei confronti dei ricorrenti. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due soggetti, già condannati dal Tribunale e con sentenza confermata dalla Corte d'appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che li aveva ritenuti responsabili di furto in abitazione aggravato e di una contravvenzione ex artt. 110 e 707 c.p., con irrogazione della pena di anni 2 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed euro 666,00 di multa. I motivi dedotti erano: per il primo ricorrente, vizio di motivazione sulla misura della pena e sua asserita eccessività; per il secondo, inosservanza di norme processuali per il mancato esame delle questioni di appello e violazione di legge sulla sussistenza del reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e in parte inammissibile perché non autosufficiente e, comunque, infondato, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata; ha inoltre osservato che la censura era nuova in cassazione, non essendo stata specificamente proposta in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura di omessa valutazione delle questioni di appello non può essere veicolata come violazione di norme processuali per nullità, e comunque era generica; quanto al reato ex art. 707 c.p., la Corte ha ribadito che è sufficiente il possesso o la immediata disponibilità degli strumenti atti allo scasso, gravando sull'imputato l'onere di fornire seria giustificazione della loro destinazione lecita, onere qui non assolto con doglianza specifica.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; l'assenza di indicazione puntuale degli elementi posti a base della censura comporta inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non è consentito usare la deduzione di inosservanza di norme processuali a pena di nullità per aggirare i limiti posti ai motivi di ricorso in materia di motivazione e valutazione della prova.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I profili attinenti a omessa o illogica motivazione e alla valutazione del compendio probatorio vanno veicolati nei limiti propri di questa disposizione.
È inammissibile il motivo nuovo in cassazione se non dedotto in appello e non specificamente confrontato con i motivi di gravame o con la motivazione della sentenza impugnata.
La graduazione della pena deve essere esercitata secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve valorizzare gli elementi rilevanti indicati dalla norma.
Per il reato di possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli è sufficiente il possesso o la immediata disponibilità degli arnesi atti allo scasso, salvo seria giustificazione della loro destinazione lecita da parte dell'imputato.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato in relazione alla contestazione formulata nel giudizio di merito.
Non può essere utilizzato come veicolo per contestare in cassazione la valutazione degli elementi probatori oltre i limiti dell'art. 606 c.p.p.
Richiamato insieme agli altri articoli processuali per escludere che l'omessa o erronea valutazione della prova possa essere dedotta come nullità.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato come parametro motivazionale, ma la sua asserita violazione non può trasformare una censura di merito sulla prova in motivo di nullità.
Massime di principio
- In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: la censura generica, priva dell'indicazione degli elementi fattuali o argomentativi che la sorreggono, è inammissibile.
- La doglianza che mira a contestare la valutazione delle prove non può essere surrettiziamente proposta come violazione di norme processuali a pena di nullità; occorre rispettare i limiti del vizio di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.
- La pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto, in modo congruo, degli elementi rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Non sono proponibili per la prima volta in cassazione censure che non siano state dedotte specificamente in appello, salvo il confronto puntuale con la sentenza impugnata e con i motivi di gravame.
- Per la contravvenzione di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso è sufficiente il mero possesso o la immediata disponibilità degli strumenti; incombe all'imputato l'onere di fornire una seria giustificazione della loro lecita destinazione.
- Se la sentenza di merito accerta la materiale disponibilità degli arnesi atti allo scasso, la censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con tale accertamento, altrimenti resta assertiva e generica.
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