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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18873/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in rapina continuata e aggravata, con assorbimento del reato autonomamente contestato di violenza privata. Sosteneva, in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della violenza costitutiva della rapina, osservando che la persona offesa non ricordava i fatti e che mancava prova del quantitativo di farmaci assunti insieme all'alcol; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'attendibilità della persona offesa, ritenuta senza confrontarla adeguatamente con le dichiarazioni contrastanti degli altri testimoni; 3) mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza di un soggetto indicato in appello, che avrebbe potuto incidere sull'attendibilità della persona offesa; 4) ulteriore vizio di motivazione sul riconoscimento fotografico dell'imputata e sulla collocazione temporale del prelievo di denaro presso uno sportello Postamat.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché la sentenza impugnata era congruamente motivata, non apparente né manifestamente illogica o contraddittoria, e non presentava travisamenti dei fatti. La Corte ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. È stato richiamato il principio per cui non sono deducibili in cassazione doglianze che investono la persuasività o la maggiore o minore attendibilità delle prove, salvo vizi macroscopici della motivazione. Quanto alla persona offesa, la sua credibilità è stata considerata apprezzamento di fatto non rivalutabile in sede di legittimità in assenza di manifeste contraddizioni. Sul teste indicato dalla difesa, la Corte ha rilevato che non risultava documentata la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale in appello e che non erano state chiarite le ragioni per cui la sua eventuale deposizione avrebbe potuto scalfire l'impianto accusatorio già ritenuto solido in doppia conforme. È stata infine confermata la correttezza della qualificazione giuridica della condotta come rapina. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale base della continuazione tra i fatti contestati

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato

  • art. 628, comma 3, n. 2, c.p.

    richiamato per la rapina aggravata contestata e confermata

  • art. 61 n. 2 c.p.

    richiamato in relazione alla contestazione di violenza privata aggravata poi assorbita

  • art. 610 c.p.

    richiamato per il reato di violenza privata assorbito nella rapina

  • art. 20 febbraio 2006 n. 46

    citata per ribadire il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente.
  • Sono inammissibili le doglianze che, sotto l'apparenza del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove e dei testimoni.
  • La credibilità della persona offesa è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo contraddizioni manifeste o vizi motivazionali radicali.
  • La mancata assunzione di una prova indicata come decisiva può assumere rilievo solo se sia stato effettivamente richiesto il relativo incombente e se sia specificamente spiegata la concreta decisività della prova stessa rispetto all'impianto accusatorio.
  • In presenza di "doppia conforme", la contestazione in cassazione della ricostruzione dei fatti incontra un limite particolarmente rigoroso, potendo essere censurata solo la motivazione nei suoi profili di apparenza, manifesta illogicità o contraddittorietà evidente.
  • La qualificazione della condotta come rapina resta ferma quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente degli elementi costitutivi del fatto e delle modalità della violenza o minaccia, senza che la mera diversa lettura delle prove possa fondare l'annullamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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