Cassazione Penale, Ordinanza n. 22178/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 444 e 125 c.p.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente sulla congruità della pena e sulla riunione dei reati sotto il vincolo della continuazione. Secondo il ricorrente, il giudice si sarebbe limitato a richiamare la sola vicinanza temporale tra i fatti contestati, senza ulteriori approfondimenti. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico, poiché non indicava specifiche ragioni di diritto né elementi di fatto a sostegno delle censure, limitandosi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata senza confrontarsi con l'apparato motivazionale della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico ai sensi dell'art. 581, lett. c), c.p.p., con conseguente inammissibilità ex art. 591, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 2000 in ordine alla colpa del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per il delitto in materia di stupefacenti
richiamato dal ricorrente come norma violata nella doglianza sulla motivazione relativa a pena e continuazione
richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza
richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno del ricorso; la sua violazione per genericità dei motivi comporta inammissibilità
prevede l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dell'art. 581, lett. c), c.p.p. sotto il profilo della genericità dei motivi
regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per affermare che la condanna ex art. 616 c.p.p. consegue salvo esclusione della colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, con indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le doglianze; una critica meramente assertiva o apodittica è inammissibile.
- La deduzione di vizi motivazionali sulla quantificazione della pena o sul riconoscimento della continuazione richiede il confronto concreto con la motivazione della decisione impugnata e non può risolversi in una generica richiesta di annullamento.
- La genericità dei motivi integra una causa di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. c), c.p.p., quando non consente di individuare uno specifico profilo di censura.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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