Cassazione Penale, Sentenza n. 21061/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un anno, lamentando: 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 110 c.p. (concorso di persone), sostenendo di essere stato mero esecutore di prestazioni professionali ordinarie e non partecipante consapevole al progetto criminoso della famiglia Barretta; 2) vizi di motivazione e mancata prova delle esigenze cautelari, con la contestazione della valutazione circa la pericolosità e la trasgressività della sua personalità. Con motivi aggiunti deduceva inoltre che il successivo rinvio a giudizio imponeva verifica di adeguatezza e proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del ricorrente mirassero a una rivalutazione dei fatti, materia non sindacabile in via di legittimità salvo violazione di norme specifiche o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione analitica sul sistema di frode attribuito alla famiglia Barretta e sugli atti che avrebbero dimostrato la piena consapevolezza e partecipazione dell'indagato (legame fiduciario, competenza tecnica, costituzione e gestione formale di società, compravendite effettuate nello studio del professionista con smart card, nomine di amministratori prestanome, predisposizione di delibere, gestione dipendenti, pluralità di atti illeciti e consapevolezza delle indagini). Analogamente la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva specifica) è stata ritenuta adeguatamente motivata, così come l'adeguatezza temporanea della misura per assicurare il distacco dall'ambiente criminale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di concorso nel reato; la Corte ha ritenuto che la contestazione richiedeva una diversa valutazione dei fatti e che, invece, il giudice del riesame aveva provato la partecipazione consapevole e il contributo essenziale dell'indagato.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sui "gravi indizi di colpevolezza"; la Corte ha ricordato che l'insussistenza dei gravi indizi può essere esaminata in Cassazione solo se connessa alla violazione di norme o a manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha confermato che il giudizio sulla loro sussistenza è sindacabile in Cassazione solo nei limiti di errori di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, e ha ritenuto la motivazione del riesame adeguata nel ricostruire il pericolo di reiterazione.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato in ordine alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale; indica la facoltà di presentare osservazioni secondo l'istituto richiamato dal Collegio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza n.186 del 13.6.2000
Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali non ammette una non motivata rivalutazione dei fatti: bisogna indicare violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione per essere recepiti.
- Per contrastare una misura interdittiva imposta a un professionista non basta affermare che l'attività svolta sia ordinaria: occorre confutare puntualmente gli elementi probatori che il giudice di merito ha indicato come indice di consapevolezza e contributo essenziale all'attività criminosa.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva) si valuta sulla base della gravità, della sistematicità del metodo criminoso, della personalità dell'indagato e del contesto sociale; l'assenza di opportunità immediate di reiterazione non esclude il rischio se la prognosi è concreta e attuale.
- Le contestazioni di proporzionalità o adeguatezza della misura devono indicare specifiche alternative meno afflittive e dimostrare perché la misura imposta sia manifestamente sproporzionata rispetto alle esigenze cautelari accertate.
- Quando il giudice di merito illustra in modo analitico plurime condotte concrete, rapporti fiduciari, competenze tecniche messe al servizio dell'organizzazione e atti materiali (es. costituzione societaria, nomine, operazioni gestionali), la Corte di cassazione tende a ritenere difficilmente superabili le valutazioni di merito in assenza di vizi giuridici evidenti.
- In fase preventiva è importante concentrare le impugnazioni sulla correttezza giuridica della motivazione e sulla presenza di eventuali contraddizioni logiche, più che su una ricostruzione alternativa dei fatti.
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