Cassazione Penale, Sentenza n. 20955/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 29/09/2021 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con misure meno afflittive (ai sensi degli artt. 282 e 283 c.p.p.) ovvero, in subordine, con gli arresti domiciliari senza controllo a distanza. In cassazione furono denunciati vizi qualificati ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. con dedotte violazioni e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga (artt. 274, 299 c.p.p.), alla proporzionalità della misura (art. 275, comma 2 c.p.p.) e all'esclusione dei nuovi elementi posti a sostegno dell'attenuazione del rischio di reiterazione (art. 274 lett. c), 275, comma 2 e 299 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse: la sentenza di condanna relativa al reato per cui era stata adottata la misura cautelare è divenuta esecutiva l'11/01/2022, pertanto è venuto meno l'interesse a discutere delle misure cautelari e rileva ora la disciplina dell'esecuzione delle pene (art. 656 c.p.p.). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, né condanna alle spese o sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. P.Q.M.: dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Norme richiamate
Disposizione richiamata come base per l'appello nel procedimento cautelare che era stato proposto avverso il provvedimento della Corte d'Appello.
artt. 282 e 283 cod. proc. pen.
Norme che disciplinano le misure cautelari alternative e le modalità di applicazione degli arresti domiciliari, invocate nella richiesta di sostituzione della misura.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Base normativa dei motivi di cassazione, relativa ai vizi di motivazione e di violazione di norme processuali dedotti nel ricorso.
Riferimento alle condizioni che giustificano l'applicazione di misure cautelari (pericolo di fuga, reiterazione etc.), oggetto di contestazione nella motivazione del provvedimento impugnato.
art. 275, comma 2 cod. proc. pen.
Norma sul principio di proporzionalità nella scelta della misura cautelare, la cui mancata considerazione è stata dedotta come vizio.
Riferimento alle forme della motivazione del provvedimento giudiziario, la cui carenza o contraddittorietà è stata dedotta nel ricorso.
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Norma sostanziale relativa al reato per il quale era stata adottata la misura cautelare e che ha portato alla condanna divenuta esecutiva.
Norma richiamata dalla Corte per affermare che, una volta divenuta esecutiva la sentenza di condanna, la materia da valutare è quella dell'esecuzione della pena e non più delle misure custodiali cautelari.
art. 591, comma 1 e art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamate nella giurisprudenza citata per distinguere le ipotesi di inammissibilità e le conseguenze processuali; la Corte ha rilevato che la sopravvenuta mancanza di interesse non comporta le sanzioni previste per altre forme di inammissibilità.
Massime di principio
- Se, nel corso del procedimento, la sentenza di condanna relativa al fatto per cui era stata adottata una misura cautelare diventa esecutiva, viene meno l'interesse a proseguire l'impugnazione avverso la misura cautelare: la materia passa alla disciplina dell'esecuzione della pena (art. 656 c.p.p.).
- La sopravvenuta mancanza di interesse determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione senza che ne derivino automaticamente provvedimenti accessori di condanna, né l'obbligo di rifondere le spese processuali o di pagare sanzioni pecuniarie, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione.
- Nel valutare impugnazioni avverso misure cautelari, è essenziale verificare tempestivamente l'esistenza di eventuali provvedimenti o sentenze divenute esecutive che possano rendere superflua la decisione sulla misura cautelare.
- Quando si propongono motivi basati su vizi di motivazione (pericolo di fuga, proporzionalità, mancata considerazione di nuovi elementi), va tenuto presente che tali questioni perdono rilevanza se sopravvengono fatti che trasferiscono il giudizio dalla fase cautelare all'esecuzione della pena.
- In situazioni analoghe, se l'interesse è sopravvenuto, il difensore può valutare di sospendere o ritirare impugnazioni sulle misure cautelari e orientare le iniziative difensive verso gli strumenti processuali propri dell'esecuzione della pena (ricorsi/istanze nell'ambito dell'esecuzione).
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