Cassazione Penale, Ordinanza n. 37038/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato, commesso il 22 aprile 2018, ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’esclusione dello stato di necessità e alla prova della responsabilità; la Corte ha rilevato che le censure erano assertive e non deducevano neppure il travisamento della prova. Con il secondo motivo ha lamentato carenza di motivazione sull’art. 625 c.p. e sostenuto che l’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti comportasse il difetto della condizione di procedibilità; la Corte ha giudicato il motivo manifestamente infondato, poiché il bilanciamento non elimina le circostanze né modifica il regime di procedibilità che ne deriva. Con il terzo motivo ha censurato la mancata dichiarazione di prescrizione: la doglianza motivazionale su una questione di diritto è stata ritenuta generica e inammissibile; la prescrizione è stata inoltre esclusa perché il termine per i furti pluriaggravati, tenuto conto della recidiva specifica e delle sospensioni indicate, non era decorso. Con il quarto motivo ha contestato la mancata applicazione della pena nel minimo edittale, prospettando elementi di fatto anziché specifiche censure di legittimità; la Corte ha rilevato anche l’inammissibilità dell’appello sul punto, formulato con una richiesta meramente assertiva del minimo di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di effettive censure di legittimità e formulato in termini assertivi; il secondo manifestamente infondato, perché il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non ne esclude la sussistenza né incide sulla procedibilità; il terzo generico quanto al vizio motivazionale e comunque manifestamente infondato, poiché il termine di prescrizione non era decorso, anche considerando la recidiva specifica e le sospensioni del corso della prescrizione; il quarto inammissibile, anche perché l’appello sulla misura della pena era stato formulato in modo assertivo. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Rilevato che Filomena Cinzia Tullo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i delitti di aggravati di furto (artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) a lei ascritti;
Le disposizioni individuano il reato per il quale era stata confermata la condanna; la Corte non ha svolto una distinta interpretazione degli elementi costitutivi del furto o delle aggravanti.
considerato che il primo motivo - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen. e alla prova della sua responsabilità per i fatti in imputazione - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, si affida a enunciati assertivi senza neppure dedurre il travisamento della prova
La Corte non decide nel merito la sussistenza dello stato di necessità: dichiara inammissibile la censura perché formulata in modo assertivo e senza dedurre il travisamento della prova.
ed è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione dei reati di furto pluriaggravato, con la recidiva specifica, commessi il 22 aprile 2018, non è con evidenza decorso (art. 157 e 161 cod. pen.), essendo peraltro rimasto sospeso pure ex art. 159 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
Nel caso concreto il termine di prescrizione non era decorso, considerando la qualificazione dei furti, la recidiva specifica e le sospensioni del corso della prescrizione.
ed è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione dei reati di furto pluriaggravato, con la recidiva specifica, commessi il 22 aprile 2018, non è con evidenza decorso (art. 157 e 161 cod. pen.), essendo peraltro rimasto sospeso pure ex art. 159 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
La Corte considera anche il periodo di sospensione previsto dalla disposizione nel testo richiamato, quale ragione per cui la prescrizione non risultava maturata.
ed è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione dei reati di furto pluriaggravato, con la recidiva specifica, commessi il 22 aprile 2018, non è con evidenza decorso (art. 157 e 161 cod. pen.), essendo peraltro rimasto sospeso pure ex art. 159 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)
La Corte richiama la disciplina degli effetti della recidiva sul calcolo della prescrizione e conclude che, nel caso concreto, il termine non era decorso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge
Il vizio di motivazione non è lo strumento per censurare la soluzione di una questione di diritto: anche quando la soluzione sia errata, occorre dedurre la violazione di legge.
e, in ogni caso, sul punto era inammissibile l'appello poiché si affidava a un enunciato assertivo (chiedendo in via subordina «il minimo pena») e tale inammissibilità deve essere qui rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.);
La Corte rileva anche in cassazione l’inammissibilità dell’appello relativo alla pena, perché la richiesta subordinata del minimo edittale era meramente assertiva.
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
L’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nell’impugnazione inammissibile, la Corte dispone inoltre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- La censura relativa alla prova della responsabilità o all’esclusione di una causa di giustificazione è inammissibile quando si risolve in enunciati assertivi e non individua effettivi vizi di legittimità, né deduce specificamente il travisamento della prova.
- Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti non ne elimina la sussistenza e, da solo, non modifica il regime di procedibilità del reato determinato dalle circostanze.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto per contestare la soluzione di una questione di diritto: l’eventuale errore giuridico deve essere denunciato come violazione di legge.
- La richiesta di applicazione del minimo della pena, se formulata in appello in modo meramente assertivo e senza censure specifiche, è inammissibile; tale inammissibilità può essere rilevata dalla Corte di cassazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; il versamento alla Cassa delle ammende richiede che siano ravvisabili profili di colpa nell’inammissibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37000/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37001/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37004/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37005/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37006/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37009/2026 del 22/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →