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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14640/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a IMU per gli anni 2013, 2014 e 2015 e a due avvisi per omesso versamento TASI per gli anni 2014 e 2015, concernenti il valore imponibile di un'area fabbricabile di proprietà della società contribuente. Nei giudizi di merito la CTR Veneto aveva confermato l'annullamento parziale degli atti, ritenendo riducibile il valore dell'area rispetto a quanto dichiarato in precedenza ai fini ICI, anche in ragione della crisi del settore e dei costi di urbanizzazione. Il Comune, ricorrente in cassazione, articolava cinque motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul punto della pretesa impossibilità di ridurre il valore IMU/TASI in assenza di dichiarazione modificativa o rettificativa della precedente dichiarazione ICI; violazione degli artt. 10, comma 4, e 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 per avere la CTR ammesso l'emendabilità del valore dichiarato oltre i limiti consentiti; ulteriore omessa pronuncia sul motivo relativo alla riduzione "genericamente equitativa" del valore senza rispetto dei parametri legali; violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 per avere la CTR fatto riferimento al valore del bene al 2018 invece che al 1 gennaio degli anni d'imposizione; violazione della medesima norma per avere valorizzato solo la crisi di mercato senza applicare i criteri oggettivi legali. Prima della decisione, però, il Comune depositava rinuncia al ricorso, accettata dalla società controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché depositata prima dell'adunanza camerale e sottoscritta con accettazione della parte controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso e ha compensato le spese di giudizio in conformità all'accordo tra le parti. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese secondo l'accordo tra le parti.
  • La pronuncia di estinzione del processo per rinuncia non è equiparabile a rigetto o inammissibilità e non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente non vittorioso.
  • Le questioni di merito sollevate con il ricorso restano assorbite quando il ricorso viene validamente rinunciato prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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