Cassazione Civile, Ordinanza n. 30083/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società estera impugnava due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio dei Monopoli aveva recuperato l'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009, ritenendola obbligata in solido quale soggetto che gestiva scommesse tramite centri di trasmissione dati operanti in Italia per conto di ricevitorie prive di autorizzazione. In appello la CTR aveva confermato la pretesa tributaria sulla base dell'interpretazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, L. n. 220/2010, sostenendo che per le annualità anteriori al 2011 il bookmaker non fosse soggetto passivo e che la responsabilità solidale del ricevitore fosse stata esclusa; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998, assumendo che l'imposta si applicasse solo alle scommesse accettate in Italia e non a quelle accettate all'estero; 3) violazione degli artt. 52, 56 e 57 TFUE, per l'effetto discriminatorio della disciplina e la lesione della libertà di prestazione dei servizi a danno degli operatori esteri.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che, per il periodo d'imposta 2009 e con riguardo alla sola posizione del bookmaker, l'imposta unica sulle scommesse era dovuta anche dagli operatori esteri privi di concessione che gestivano scommesse per il tramite di CTD/ricevitorie operanti in Italia. Ha valorizzato la disciplina interpretativa introdotta nel 2010, la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018 e la giurisprudenza unionale, escludendo sia l'errore di diritto prospettato sia la violazione del TFUE. Il giudice di appello è stato ritenuto avere correttamente applicato tali principi. Il ricorso è quindi stato respinto, con conseguente soccombenza della ricorrente. Dal testo emerge inoltre che, in ragione dell'intervento chiarificatore successivo della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, la Corte ha posto le spese in termini non integralmente ricavabili dal frammento fornito, ma l'esito decisorio sul merito è chiaramente di rigetto.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
imposta unica dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero
il presupposto del tributo è collegato alla prestazione del servizio di gioco e si estende anche alle scommesse relative a eventi svolti all'estero.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse
la disposizione, come interpretata autenticamente nel 2010, ricomprende chiunque gestisca scommesse anche senza concessione e, se opera per conto di terzi, stabilisce la solidarietà del mandante estero.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
l'art. 3 ... si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque ... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere
la norma interpretativa ha valore anche per i rapporti anteriori, ma la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità solo nella parte relativa alle ricevitorie per le annualità anteriori al 2011, restando ferma la soggettività passiva del bookmaker estero.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
tutela dei consumatori, ordine pubblico, lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata ... recuperando base imponibile e gettito
gli obiettivi di politica legislativa nel settore giustificano il regime nazionale di controllo e imposizione.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta
richiamata quale disciplina del meccanismo di quantificazione del tributo nel sistema dei giochi.
art. 16 D.M. 10 marzo 2006, n. 111
il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica
norma inserita nel quadro sistematico della riscossione del tributo sui giochi.
norma processuale evocata come parametro delle censure di violazione di legge.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
artt. 52, 56 e 57 TFUE
invocati dalla ricorrente per dedurre una discriminazione a danno degli operatori esteri; la Corte esclude il contrasto con la libertà di prestazione dei servizi.
Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma solo nella parte in cui, per le annualità anteriori al 2011, assoggetta all'imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione; resta ferma la responsabilità del bookmaker estero.
Corte Giust., 26 febbraio 2020, causa C-788/18
ha escluso che la normativa italiana sia discriminatoria nei confronti degli operatori esteri e ha ritenuto compatibile l'assoggettamento dei CTD e dei loro mandanti all'imposta sulle scommesse.
Corte Giust., 19 dicembre 2018, causa C-375/17
richiamata per chiarire che la precedente giurisprudenza non aveva affermato la legittimità generale della gestione delle scommesse tramite CTD in regime di libera prestazione.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'organizzazione e gestione del servizio di gioco, non la mera singola giocata, e può operare anche quando le scommesse riguardino eventi svolti all'estero.
- La disposizione interpretativa del 2010 sull'art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 si applica ai rapporti in corso e consente di considerare soggetti passivi anche gli operatori esteri privi di concessione che gestiscano scommesse per il tramite di terzi.
- Per le annualità anteriori al 2011, la dichiarazione di illegittimità costituzionale incide sulla posizione delle ricevitorie/CTD, ma non elimina la soggettività passiva del bookmaker estero, che resta obbligato in solido ove abbia concorso alla gestione del servizio.
- Non vi è violazione della libertà di prestazione dei servizi quando la disciplina fiscale si applica in modo indistinto agli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, senza differenziazioni in base allo Stato di stabilimento.
- Nel settore dei giochi d'azzardo gli Stati membri possono adottare misure fiscali e regolatorie giustificate da obiettivi di tutela dei consumatori, prevenzione delle frodi e dell'illegalità, purché rispettino il principio di proporzionalità.
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