Cassazione Civile, Ordinanza n. 32686/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi relativi a prestazioni rese in favore di una parte civile: redazione di denuncia-querela, difesa nel processo penale di primo grado, redazione dell’atto di precetto in forza della sentenza penale e difesa nel giudizio di appello penale. La debitrice aveva proposto opposizione con atto di citazione; il Tribunale l’aveva dichiarata inammissibile perché ritenuta tardiva e soggetta al rito speciale dell’art. 14 d.lgs. 150/2011. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile il rito speciale per l’opposizione e non sanabile il vizio della forma dell’atto, poiché la citazione era stata notificata il quarantesimo giorno e l’iscrizione a ruolo era avvenuta il quarantasettesimo giorno. Con il ricorso per cassazione la parte opponente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 28 L. 794/1942 e 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che tale rito speciale riguarda solo compensi per prestazioni giudiziali in materia civile e non per attività difensive svolte nel processo penale; 2) in subordine, violazione dell’art. 4 d.lgs. 150/2011 e degli artt. 156 e 645 c.p.c., per mancata conversione/mutamento del rito; 3) ulteriormente in subordine, violazione degli artt. 153, comma 2, e 294 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’istanza di rimessione in termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non sia applicabile alle controversie aventi ad oggetto compensi per prestazioni professionali rese in materia penale, anche se cumulate con attività civili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, affinché consideri tempestiva l’opposizione al decreto ingiuntivo e proceda all’esame dei motivi di opposizione. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 28 L. 13 giugno 1942 n. 794
si applica alle controversie per compensi degli avvocati solo per prestazioni giudiziali rese in materia civile o equiparata, non per attività svolte in processo penale.
il rito sommario speciale previsto dalla norma riguarda solo le controversie rientranti nell’art. 28 L. 794/1942; non si estende ai compensi professionali maturati in materia penale.
il motivo relativo al mutamento del rito è rimasto assorbito, ma la Corte richiama la norma come disciplinante il cambio di rito nei casi di rito erroneamente introdotto.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della sanatoria del vizio formale dell’atto introduttivo; la questione è stata però assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto corretto l’uso dell’atto di citazione per la controversia concreta.
termine posto dall’art. 641 co. 1 c.p.c.
è il termine rilevante per la tempestività dell’opposizione, che nella specie risultava rispettato secondo l’accertamento richiamato dalla Corte.
invocato per la rimessione in termini; motivo assorbito.
richiamato nel terzo motivo unitamente alla rimessione in termini; motivo assorbito.
norma del rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso è stato proposto deducendo nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
Massime di principio
- Il procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari dell’avvocato ex art. 28 L. 794/1942 e art. 14 d.lgs. 150/2011 è circoscritto alle prestazioni giudiziali rese in ambito civile o a procedimenti espressamente equiparati, e non si applica ai compensi maturati per attività svolte nel processo penale.
- Quando la domanda monitoria cumula compensi per prestazioni civili e penali, prevale per ragioni di connessione il rito ordinario di cognizione per la parte relativa alle prestazioni penali, con conseguente inapplicabilità del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011.
- Se il rito speciale non è applicabile alla controversia, l’opposizione a decreto ingiuntivo può essere validamente proposta con atto di citazione secondo il rito ordinario; non può essere dichiarata tardiva o inammissibile sulla base delle regole del rito speciale.
- Nel giudizio di legittimità non si forma giudicato interno su una questione quando l’accertamento richiesto investe anche i presupposti normativi della stessa e la parte ha devoluto la questione al giudice di merito in termini idonei a consentirne l’esame complessivo.
- La Corte di cassazione, quale giudice del fatto processuale, può verificare direttamente gli atti processuali indicati con precisione nel ricorso, purché la censura rispetti il principio di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32651/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32652/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32653/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32654/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32655/2024 del 16/12/2024
- ordinanza_civile · 16 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32656/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →